Uno dei casi che più dubbi di interpretazione offre è senza dubbio l’infortunio sul lavoro occorso in auto. In casi di questo tipo il dubbio riguarda il risarcimento del danno. Paga l’Inail o l’assicurazione? E se ha già pagato l’Inail, spetta qualcosa da parte dell’assicurazione? Una materia sicuramente ingarbugliata e piena di dubbie interpretazioni.
Per questo occorre un approfondimento, da momento che spesso anche le sentenze dei giudici chiamati ad intervenire, sono state per così dire contraddittorie. E le pronunce della giurisprudenza come si sa in Italia sono molto importanti perché creano quei precedenti che di fatto creano normativa.
L’Inail e l’infortunio sul lavoro
Inail, acronimo di Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è un ente pubblico che tutela il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro.
L’assicurazione Inail è un obbligo per tutti i lavoratori dipendenti proprio perché i lavoratori devono essere assicurati e tutelati in caso di infortunio occorso durante la loro attività lavorativa o di malattia dovuta alla stessa attività.
Al riguardo va detto che i lavoratori sono sempre coperti dall’Inail, addirittura a prescindere dal fatto che il datore di lavoro può non pagare i contributi Inail dovuti o a prescindere dal regolare ingaggio del lavoratore (in pratica, anche il lavoratore in nero è coperto).
Infortunio in auto, chi paga?
Nel caso in cui il lavoratore, nell’orario di lavoro e per le esigenze della sua attività abbia in incidente in auto, l’Inail interviene con le sue forme di garanzia e tutela. Ma questo in linea di massima non ostacola il risarcimento del danno da parte della Compagnia di Assicurazione. Infatti il lavoratore può addirittura prendere soldi sia da Inail che dall’assicurazione.
In primo luogo questo è possibile perché Compagnie di assicurazione e Istituto Nazionale per l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro operano in due campi diversi, perché le assicurazioni erogano risarcimenti del danno, mentre l’Inail eroga indennità.
Per chiarire questa differenza è bene sottolineare che in caso di infortunio sul lavoro, l’Inail non risarcisce il danno vero e proprio, ma eroga una indennità collegata a quella che può essere definita inabilità del lavoratore. In pratica l’Istituto copre la riduzione della capacità lavorativa del lavoratore che lo stesso ha avuto a seguito dell’infortunio.
L’Inail, infatti, a seguito dell’evento dell’infortunio può erogare al lavoratore una rendita basata sulla gravità dell’infortunio e cioè la rendita relativa alla inabilità permanente o quella relativa alla inabilità temporanea.
Sempre l’Inail può erogare l’indennizzo per danno biologico, la rendita di passaggio, eventuali rimborsi per protesi, per le barriere architettoniche, per le esenzioni del ticket e così via. In altri termini, tutte indennità collegate al fatto che per via dell’infortunio occorso o per via della malattia professionale, il lavoratore non ha più la piena capacità lavorativa in misura permanente o solo temporanea.
Le prestazioni erogate dall’Inail hanno la finalità di tutelare il lavoratore infortunato o malato in relazione alla riduzione della capacità di lavoro e non hanno l’obbiettivo di risarcire il lavoratore per tutti i danni subiti a seguito dell’evento dell’infortunio. E se questo è occorso in auto, naturalmente senza la sua responsabilità, l’assicurazione della controparte nel sinistro può risarcirlo a parte nonostante le somme che ha incassato dall’Inail.
Il danno differenziale cos’è?
Parlare di doppio risarcimento del danno però è sbagliato, anche se tecnicamente sembrerebbe possibile ricevere due risarcimenti, uno da Inail ed uno dall’assicurazione. Il danno differenziale è l’argomento centrale di tutta la vicenda.
In pratica la Compagnia di assicurazione chiamata a risarcire i danni in caso di sinistro auto occorso ad un soggetto mentre lavorava e già coperto da Inail, risarcisce solo il danno differenziale. Questo istituto altro non è che la differenza tra l’indennizzo riconosciuto dall’Inail e il reale pregiudizio patito a seguito dell’infortunio.
Deve essere il lavoratore a dimostrare alla compagnia assicuratrice che quanto ottenuto dall’Inail non ha coperto tutto il danno subito.
Quando un lavoratore ha già ottenuto un indennizzo Inail, può richiedere la restante parte del danno subito alla Compagnia di assicurazione che calcolerà interamente il risarcimento spettante al lavoratore in base alla gravità del sinistro con infortunio ed erogherà una somma che terrà conto (verrà scontata) di quanto già pagato da Inail.
Questo genere di orientamento è quello che è previsto da sue recenti pronunce della Corte di Cassazione, riportate nell’ordinanza 24633 e nella sentenza 22858 entrambe del 2020.