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Assicurazione RCA: ecco le strade dove non c’è copertura

Anche l’assicurazione RCA obbligatoria non è esente da problematiche relative agli spazi in cui opera.

assicurazione Rc Auto

Per poter circolare con la propria auto occorre essere assicurato con la polizza RCA, acronimo di Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione auto.,

Si tratta della polizza che copre eventuali danni prodotti da un automobilista a terzi. Ma ci sono situazioni in cui la polizza, nonostante la sua obbligatorietà, non copre l’assicurato. E non parliamo di clausole di esclusione della copertura, perché questo è un altro argomento. Parliamo invece di strade, perché può capitare che ci siano strade dove un veicolo circoli o sosti, in cui la polizza RCA non ha effetto.

E non è il contratto assicurativo a prevedere queste deroghe alla copertura assicurativa da RCA. Infatti è la legge Italiana a prevederlo.

Strade dove la RCA è inutile

Avere il proprio veicolo assicurato, aver provveduto a pagare il relativo premio alla propria assicurazione ed aver ricevuto la quietanza di pagamento con relativa copertura, a volte non bastano per essere assicurati. Sembrerà strano ma è proprio così, perché ci sono siti, vie, strade e luoghi dove il Codice della Strada non prevede la copertura dell’assicurazione auto.

Come approfondisce il sito di informazione legale, “laleggepertutti.it”, ci sono situazioni che è giusto sottolineare. “Non su tutte le strade copre l’assicurazione obbligatoria, la cosiddetta RC auto”. E si tratta di una affermazione vera. Strade private, strade non aperte al pubblico, diversi cortili di condominio, vie chiuse al traffico, strade sbarrate da cancelli e così via.

Sono davvero molteplici le strade dove la RCA non ha effetto e un eventuale incidente non viene risarcito dalla compagnia.

Come dicevamo, questo a prescindere dall’aver pagato il premio ed a prescindere da clausole e vincoli del contrato di assicurazione in essere.

È la legge italiana a prevedere che la copertura assicurativa, con l’obbligo per la compagnia a risarcire i danni, scatti in caso di sinistri avvenuti su strade aperte al pubblico e solo i alcuni sporadici casi in strade non di pubblico utilizzo.

Anche la Cassazione è dovuta intervenire in materia assicurazione auto

Troppo generico ridurre la copertura assicurativa alla strada pubblica rispetto a quella privata. Troppo generica la norma a tal punto che spesso anche i Tribunali sono stati chiamati a dirimere contenzioni tra cliente delle assicurazioni e Compagnie. Per esempio, la Suprema Corte di Cassazione, ha a suo tempo sancito che il concetto di strade pubbliche e di strade non basta a questa distinzione.

Dove si applica il Codice della Strada si applica la copertura assicurativa. In altri termini l’assicurazione funziona quando la strada è aperta e libera al traffico , ovvero, senza limitazioni.

Questo a prescindere dalla proprietà della strada stessa, cioè se appartiene al Comune, alla Regione o a privati cittadini.

In tutti i casi in cui la strada dove si verifica un sinistro è a disposizione di tutti, l’assicurazione è tenuta a risarcire i danni.  Anche uno spazio condominiale non delimitato da sbarra o nella rampa di garage, l’assicurazione deve risarcire eventuali danneggiati.

Questo perché il concetto di strada ad uso comune e pubblico la fa da padrone in questo aspetto di legge.

Strade pubbliche sono quelle statali, regionali, provinciali, comunali ma anche private però destinate all’uso pubblico.

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