Si chiama buona fede: è quella a cui si appella chi prende 100 multe per una stessa infrazione. Sono le multe seriali ZTL: si entra una, dieci, cento volte in una stessa Zona a Traffico Limitato; si pensa di essere in regola, ma poi ci si vede appioppare multe da 90 euro a botta. Se sono due, il totale è di 180 euro. Qualora siano dieci, si arriva a 900 euro. Se sono cento, c’è da pagare 9.000 euro. Ecco allora il ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica, pagando 43 euro. Sette i motivi di opposizione.
1) Multe seriali ZTL: c’è l’ordinanza del sindaco?
Richiesta di una verifica atta a sindacare se è tutto in regola, in base all’articolo 7 del Codice della Strada. La limitazione della circolazione dei veicoli all’interno del centro abitato è avvenuta con ordinanza del sindaco? Oppure con un semplice atto emanato dalla giunta? Va capito se i rilievi oggetto delle riscontrate infrazioni risultino preventivamente autorizzati dall’ente prefettizio locale. Ovviamente l’amministrazione opposta dovrà assolvere all’obbligo di dimostrare di avere bene agito nell’emanare i provvedimenti impugnati. E che il proprio comportamento è stato conforme a legge. Se la preventiva autorizzazione risultasse assente, ci troveremmo in presenza di una manifesta violazione di legge a causa di un evidente eccesso di potere.
2) Multe seriali ZTL: spese di notifica per verbali ripetuti
C’è l’errata indicazione dell’importo sanzionatorio adottato in quanto lesivo dei dettami di cui al decreto 12.9.2012 emesso dal ministero dell’Economia e delle Finanze, in materia di ripetibilità di spese di notifica. Parte ricorrente osserva inoltre che le spese adottate con i provvedimenti sanzionatori (13 euro) superano l’importo di 5,18 euro indicato mediante il decreto 12.9.2012 in materia di ripetibilità di spese di notifica dei verbali spediti mediante raccomandata. Anche tale lesione comporta di per sé la nullità dei provvedimenti amministrativi posti in essere, sanzioni comprese.
3) Vizio di legittimità per manifesta violazione di legge
Parte ricorrente osserva che gli accertatori hanno indicato sui verbali, a titolo di violazione, il primo comma dell’articolo 7 del Codice della Strada. Il quale a sua volta richiama l’articolo 6 dello stesso Codice. Questo parla di “Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”: non riguarda certo le presenti fattispecie.
4) Assenza di coscienza e volontà
Il ricorrente tiene a precisare di non conoscere alla lettera tutte le regole delle ZTL della città xxx. Che cambiano spesso. Con cartelli strani e di difficile lettura. Meno che mai l’esponente conosce la zona oggetto dei riscontrati rilevamenti che peraltro è apparsa, a suo avviso, assai carente in fatto di cartellonistica. Circostanza questa che lede senz’altro il principio di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione. Peraltro verificabile con una opportuna ispezione dei luoghi ex articolo 118 del Codice di Procedura Civile. Ispezione dei luoghi la quale peraltro non potrà far altro che verificare la presenza di detta cartellonistica solamente a ridosso del varco interessato. Non era possibile leggere con attenzione detti cartelli anche a causa del limitato spazio temporale (l’auto si trovava in movimento).
5) Infrazioni involontarie: cosa succede
Il ricorrente non aveva certo la coscienza e volontà (ex articolo 3 della legge 689/81) di trasgredire ad alcun dettame del Codice della Strada. Circostanza questa che rende certamente applicabile in ipotesi di un minimo dubbio da parte del soggetto giudicante, il dodicesimo comma dell’articolo 23 della legge 689/91 con conseguente accoglimento del ricorso. Tanto più che allo scopo di raggiungere la località dove lo scrivente doveva recarsi aveva pedissequamente seguito le indicazioni del navigatore satellitare installato a bordo della propria vettura. C’era buona fede e nessuna volontà di compiere violazioni.
6) Multe ravvicinate da annullare
Appare utile ricordare in via preliminare cosa il quarto comma dell’articolo 8 bis legge 689/81 stabilisce: le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati. E sono riconducibili a una programmazione unitaria. C’è una volontà del legislatore di non considerare reiterate condotte poste in essere in tempi ravvicinati. C’è una chiara tendenza ad apprezzare fattispecie caratterizzate da una ripetitività della condotta in un arco temporale estremamente limitato. Anche quando non sussiste una programmazione unitaria, finalizzata a realizzare magari con dolo un unico disegno illecito.
7) Cento violazioni come una violazione sola
In relazione al caso di specie si tratta di comprendere se più transiti in una zona non consentita, compiuti in un arco temporale ristretto, possono essere una condotta unitaria. È legittimo solo il primo accertamento: in quanto, se l’autore della violazione fosse stato reso edotto fin da subito dell’illecito, non avrebbe reiterato la condotta. La contiguità temporale tra gli accertamenti eseguiti e la circostanza che gli stessi siano stati compiuti lungo la stessa strada sono elementi importanti. C’è una unica condotta, e anche una unica violazione. In sostanza le violazioni oggetto di attuale opposizione sono state contestate all’attuale opponente dopo la commissione dell’ultima infrazione. Si chiede al Giudice di annullare tutte le multe. O, almeno, di far pagare solo una multa: non tutte.