Tutti temono il famigerato foglietto che viene lasciato sul parabrezza dai Vigili o dagli ausiliari del traffico: è il preavviso della multa, la busta verde che arriverà poi a casa. Si tratta di una cinquantina di euro per divieto di sosta. Beninteso, messi nel calderone, vanno a formare quel miliardo e mezzo di euro annui che gli automobilisti versano ai Comuni. Ma oltre al divieto di sosta, ci sono arresto e fermata. Che forse non tutti conoscono. Vediamo allora di che trattasi.
Divieto di sosta: che cos’è
Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Quindi, il divieto di sosta è il divieto di parcheggiare la vettura e lasciarla lì, allontanandosi. La sosta è vietata quando c’è lo specifico cartello. Ma anche in altri casi. Quando? Per esempio, per le auto:
- allo sbocco dei passi carrabili (c’è anche violenza privata);
- in seconda fila;
- negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia;
- sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il carico delle cose, nelle ore stabilite;;
- negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide (inciviltà allo stato puro);
- nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
- nelle aree pedonali urbane;
- nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati.
Sosta, arresto e fermata: differenze
Quindi, se la sosta è protratta nel tempo, per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione. Invece, la fermata è la temporanea sospensione della marcia, per consentire la salita o la discesa delle persone. O per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia. Infine, per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria o malessere. Attenzione: in caso di fermata o di sosta, il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. Parallelamente a questo e secondo il senso di marcia. Se manca il marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, non inferiore a un metro. Importante: sempre sosta a motore spento, per legge e per l’ambiente.
La sosta solo per poco
Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato, si deve segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Se esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta, lo si deve porre in funzione.
Due divieti durante la sosta
Esistono due divieti specifici che riguardano la sosta.
- È vietato a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso. Non si possono lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
- Non si può tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del veicolo stesso. D’estate come d’inverno. Se no, multa di 223 euro.
Divieto di sosta e di fermata
Esistono comportamenti vietati che riguardano sia la sosta sia la fermata. No al parcheggio prolungato né momentaneo in numerosi casi, fra cui:
- in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie;
- nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi;
- sui dossi e nelle curve;
- in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista;
- sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili;
- negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in carica.
Divieto di sosta e omicidio stradale
Al di là della multa di una cinquantina di euro, vale la pena rammentare che c’è un rischio gigantesco in caso di sosta vietata. Se questa causa un incidente con feriti gravi, scatta per il proprietario della vettura l’accusa del reato di lesioni stradali. Qualora invece provochi un morto, ecco il reato di omicidio stradale. Usciamo dal Codice della Strada ed entriamo a piedi uniti nel Codice Penale: occhio.