Notevole circolare della Polizia Municipale di Serravalle Scrivia sulla targa di prova. A seguito della recente sentenza della Cassazione del 25 agosto scorso, si ha questo principio: dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova. Così, ritorna in auge il problema della legittimità dell’utilizzo di tale simbolo identificativo sui veicoli già immatricolati.
Targa di prova: le cose da sapere
Infatti è tuttora attesa la pronuncia del Consiglio di Stato. Dopo che due anni fa i ministeri dell’Interno e dei Trasporti avevano espresso parere contrastante sulla possibilità di usarle su veicoli già immatricolati ma non assicurati.
In caso di incidente con un veicolo usato non assicurato in vendita in una concessionaria o in un autosalone indipendente, il danno dovrà essere risarcito dal conducente.
Questa sentenza va a cambiare completamente lo scenario sul mercato delle auto di seconda mano vendute da professionisti. Costringerà gli operatori a cambiare radicalmente prassi consolidate da decenni: auto usate sempre assicurate e targhino prova solo su quelle non ancora immatricolate.
Targhino: due ministeri a confronto
La Cassazione si allinea alla circolare con cui il ministero dell’Interno, il 30 maggio 2018, aveva stabilito lo stesso principio. Aveva indotto il ministero dei Trasporti, di diverso avviso.
Cosa dice? L’autorizzazione alla circolazione con targa di prova può essere utilizzata dai diversi soggetti. Concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore. Sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta.
La prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrisponde alle finalità del dettato normativo del Codice della Strada. Ma il ministero dei Trasporti si era invece dimostrato possibilista sull’utilizzabilità della targa prova anche sui veicoli immatricolati. I due ministeri avevano chiesto un parere al Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi
Il ministero dell’Interno aveva quindi disposto la sospensione di ogni attività sanzionatoria che avrebbe comportato un danno a varie categorie economiche.
Cosa dice la Cassazione del targhino
Per la Cassazione, il targhino costituisce una deroga e, sostanzialmente “sana”, la mancanza di carta di circolazione. Non “sana” la mancanza di revisione. Né l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita. In entrambi i casi, il presupposto è che non ci sia la carta di circolazione. Il targhino rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti, la deroga non è funzionale allo scopo.
La Cassazione conclude specificando: se il targhino presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.
La conclusione? Appare necessario richiamare l’attenzione degli organi preposti al controllo affinché, per il momento, sia evitata ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo la prassi consolidata che consentiva l’utilizzazione di targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa.