Mancata precedenza al pedone: il dramma è se il pedone viene investito. Ossia se si ferisce o muore. Ma ci sono anche conseguenze per il portafogli, la patente, la fedina penale. Con guai seri negli anni.
Mancata precedenza al pedone: quali effetti
La mancata precedenza ai pedoni comporta una sanzione amministrativa di 167 euro: con pagamento entro 5 giorni, sconto del 30%: si pagano 116,9 euro. E scatta la decurtazione di 8 punti dalla patente, che diventano 16 in caso di neopatentato.
Qualora si provochino feriti anche con lesioni lievi, la patente viene ritirata dagli organi di polizia stradale. E inviata al Prefetto per la successiva sospensione fino a due anni (articolo 223 del Codice della Strada).
Feriti e morti sull’asfalto: le pene
Molto più gravi le conseguenze sulla patente nei casi di lesioni gravi (oltre 40 giorni di prognosi) e gravissime o mortali. Sospensione cautelare fino a tre anni, in attesa della decisione del giudice. Sotto l’effetto di alcol e droga scatta poi la revoca della patente, come confermato dalla sentenza 88/2019 della Corte Costituzionale.
Nei casi di estrema gravità (Codice Penale), il Prefetto dispone la sospensione provvisoria della validità della patente fino a un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino a dieci anni.
Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al Prefetto.
Doveri dei pedoni: quali
Per questione di equilibrio, va detto che i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.
I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti. Qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.
Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.