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Alcoltest senza aspettare l’avvocato: ok della Cassazione

Le Forze dell’ordine avvisano l’automobilista del suo diritto, e poi possono procedere

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Alcoltest senza aspettare l’avvocato: ok della Cassazione con ordinanza numero 7 del 7 gennaio 2021, sesta sezione civile. Le Forze dell’ordine avvisano l’automobilista del suo diritto, e poi possono procedere. C’è la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Questo dovere non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test. Così, la multa è valida.

Alcoltest senza aspettare l’avvocato: zero normative

Non sta scritto da nessuna parte (Codice della Strada o altra norma processuale) che poliziotto o Carabiniere debbano attendere l’avvocato del guidatore. Né è stato sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità.

Morale: non si deve attendere un intervallo temporale minimo di 29 minuti dall’avviso stesso prima di procedere all’esecuzione di un valido alcoltest.

Cosa dice la giurisprudenza sull’alcoltest

Invece, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile. Cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato. La  polizia avverte la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.

Attenzione ai ricorsi facili che trovare sul web: vi dicono che vincete, ma poi si va dal Prefetto e si perde: raddoppio della sanzione. Sono dolori, così come in Cassazione. La verità è che comportamenti così pericolosi come la guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di droghe va combattuto in ogni modo. Le Forze dell’ordine hanno precise procedure da seguire alla lettera. Dopodiché, mai imbarcarsi in processi suggeriti da taluni forum online che portano alla sconfitta.

Seconda sentenza chiave sulla guida in stato d’ebbrezza

Rammentiamo inoltre che l’esito della verifica del tasso alcolemico può essere annotato nel verbale di contestazione. E può formare oggetto di testimonianza da parte degli agenti accertatorí. Non è neppure necessario procedere alla stampa dei risultati del test. Così la Cassazione con ordinanza numero 2393 del 22 gennaio 2020. Alla larga dalle bufale.

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