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Quando si può contestare il fermo amministrativo dell’auto: i termini, i motivi e come fare

Il fermo amministrativo si può contestare e non esistono scadenze precise per questa possibilità, ma non sempre è una pratica utilizzabile

fermo amministrativo

 

La legge italiana a volte ha dei vuoti normativi che generano non pochi problemi per i contribuenti. Anche il fermo amministrativo, quel provvedimento che di fatto blocca un veicolo ad un contribuente per via di cartelle esattoriali non pagate o per debiti di diversa natura non onorati, rientra tra gli istituti che presentano alcune carenze dal punto di vista legislativo.

Per esempio, in materia di fermo amministrativo manca la disciplina per quanto concerne i termini per l’opposizione. Ecco perché oggi approfondiamo il tutto, andando a stabilire quali sono i termini per impugnare un fermo che non essendo stabiliti per legge, vanno stimanti in base all’orientamento della giurisprudenza.

Il fermo amministrativo imposto senza comunicazione

Una cosa anomala e che riguarda il fermo amministrativo e pochi altri provvedimenti di questo genere è che l’imposizione di un fermo amministrativo su un veicolo non prevede comunicazione da parte del Concessionario alla riscossione. In altri termini, il provvedimento del fermo amministrativo in genere viene iscritto senza alcuna comunicazione al soggetto che lo subisce, cioè il proprietario del veicolo.

Infatti se si esclude la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, un contribuente può trovarsi con il veicolo bloccato senza ulteriore comunicazione. Il problema è che il preavviso arriva con diversi giorni di anticipo, perché il preavviso di fermo amministrativo su un veicolo viene comunicato al contribuente almeno 30 giorni prima che il provvedimento stesso venga iscritto.

Mancando la comunicazione del provvedimento delle ganasce fiscali, è evidente che per il contribuente vengano a mancare alcune notizie riguardanti il provvedimento stesso. Infatti senza comunicazione il contribuente non ha in mano un documento dove c’è specificato il termine per opporsi o per contestazioni di varia natura.

Se per una multa ricevuta a casa, nella missiva c’è scritto tutto, dai termini per pagare in misura ridotta a quelli per impugnare la multa e fare ricorso (ma vale per tutti gli atti delle Pubbliche Amministrazioni e per tutte le cartelle esattoriali che hanno nelle comunicazioni i termini per l’impugnazione), per il fermo amministrativo niente.

Il fermo amministrativo e l’impugnazione del provvedimento

 

In linea di massima, mancando la “pezza” normativa, molti sostengono che i termini per impugnare un fermo amministrativo dovrebbero essere i medesimi usati per qualsiasi atto di esecuzione forzata. In pratica, come previsto dall’articolo n° 167 del Codice di Procedura Civile,  sarebbe di 20 giorni il termine per le opposizioni volte a contestare la regolarità formale dell’atto e non ci sarebbe decadenza, scadenza o termine per impugnare l’atto contestando l’esistenza del debito da cui è scaturito.

Ricorso senza scadenza che però ha trovato opposizione più volte dalla giurisprudenza. Molte Corti e molti ermellini infatti hanno emanato sentenze che non combaciano con quanto prevede il Codice. Il fattore discriminante di questa particolare situazione che è un fermo amministrativo senza comunicazione al contribuente è il preavviso che è un atto che i giudici considerano impugnabile anche se non ancora esecutivo.

“L’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all’iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell’atto, è una azione di accertamento negativo  a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c”, questo per esempio è il testo di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n°  18041 04/07/2019).

In definitiva non ci sono vincoli o scadenza all’impugnazione di un atto di fermo amministrativo, anche se la contestazione da parte del soggetto passivo (il contribuente) sopraggiunge dopo molti giorni dall’iscrizione del fermo stesso.

La tesi è avvalorata dal fatto che il provvedimento di fermo non può essere considerato un atto di espropriazione forzata, ma alternativo ad esso e pertanto non può avere una scadenza prefissata essendo nella facoltà del soggetto passivo ricorrere in qualsiasi momento.

 

Ma quali sono i motivi per opporsi ad un provvedimento di fermo amministrativo?

Naturalmente per opporsi ad un provvedimento di fermo amministrativo occorre che ci siano motivazioni valide. Il fermo amministrativo può essere impugnato quando l’atto è di per sé viziato, Ma il vizio deve essere relativo al provvedimento di fermo o al preavviso arrivato a casa del contribuente.

Infatti non si può ricorrere contro un fermo amministrativo sull’auto, contestando vizi della cartella esattoriale a cui esso è collegato. In questo caso infatti più che contestare il fermo amministrativo occorre contestare la cartella esattoriale o al più, il balzello da cui esso scaturisce. Ma in questo caso il discorso è più vasto poiché le cartelle esattoriali possono essere contestate entro il termine perentorio di 60 giorni, scaduti i quali la cartella diventa definitiva e non impugnabile.

I vizi del provvedimento restano molteplici ma è sempre a carico del contribuente darne prova. Tra i più comuni, la prescrizione del credito, l’incompletezza del preavviso di fermo, la carenza di informazioni relative agli estremi delle cartelle notificate, l’eventuale avvenuto pagamento del debito e così via.

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