in ,

Collaudi Gpl, che cosa cambia

Arriva il decreto che individua le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali  dei veicoli

sostituzione_serbatorio_gpl

Collaudi Gpl, rivoluzione. Lo fa notare Diego Brambilla, del blog revisioniautoblog.com, un ispettore addetto alla revisione ministeriale, massimo esperto del settore, fra i padri di FederIspettori. Un decreto del ministero dei Trasporti dell’8 gennaio 2021, individua alcune operazioni  svincolate dall’obbligo di collaudo da parte dei tecnici della Motorizzazione Civile. Una visita e prova per le auto a Gpl c’era sempre. Ora? Non sempre. Per capire quando non c’è, si legga in basso.

Collaudi Gpl: 4 nuovi punti

Quindi, la novità riguarda 4 punti.

  1. Sostituzione serbatoio Gpl del sistema di alimentazione bifuel o monofuel.
  2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1.
  3. E installazione doppi comandi per veicoli da adibire a esercitazioni di guida.
  4. Più l’installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili.

Queste modifiche richiedono ancora l’aggiornamento della carta di circolazione, ma non sarà più una conseguenza diretta del buon esito del collaudo tecnico a opera degli ingegneri della Motorizzazione.

L’automobilista potrà richiedere direttamente presso gli Uffici della Motorizzazione Civile o tramite Agenzia Pratiche Auto il tagliandino adesivo (simile a quello impiegato per i passaggi di proprietà) attestante la variazione delle caratteristiche funzionali e costruttive da apporre sulla carta di circolazione.

Tutte da capire le conseguenze possibili sulla sicurezza stradale di questo provvedimento. Prima c’era un controllo da parte di un terzo. Ora, non più. Tutto nelle mani dell’installatore. Con autodichiarazione certifica da sé che il lavoro è stato fatto bene.

La novità del Gpl era attesa dal 2020

Tutto secondo il decreto Semplificazione, convertito in legge 120/2020: con decreto del ministero dei Trasporti, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.

Lascia un commento