Novità importanti in materia auto quelle appena entrate in vigore che riguardano l’istallazione del gancio traino sui veicoli o del serbatoio del Gpl. Il decreto n° 37 del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è finito in Gazzetta Ufficiale ed è quindi operativo.
Dalla data di pubblicazione dell’atto, avvenuta il 14 febbraio scorso, entrano in vigore le novità che prevedono la fine dell’obbligo di far collaudare dalla Motorizzazione Civile il gancio traino, ma anche serbatoi Gpl, adattamenti per i portatori di handicap e anche la predisposizione del doppio comando per le auto delle scuole guida.
Novità importanti e varie che necessitano di opportuno approfondimento. Ecco una sintetica guida alle novità per capire bene cosa devono fare adesso gli interessati a montare sulle auto questi adattamenti.
Stop ai collaudi, ma non significa stop agli adempimenti
Da adesso l’istallazione di nuovi elementi su un veicolo, non necessiteranno di collaudo da parte della Motorizzazione.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, cambia qualcosa per quanto concerne l’articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Il decreto Semplificazioni è quello che dispone queste sostanziali modifiche della prassi da seguire per l’istallazione del gancio traino, per la messa in opera dei doppi comandi per le auto destinate alla scuola guida, per la sostituzione del serbatoio Gpl e per l’allestimento dei relativi adattamenti per i disabili.
Non serve più il collaudo quindi, perché stando alle novità, basterà una dichiarazione ufficiale rilasciata dell’officina a cui ci si è rivolti per effettuare questi lavori. In parole povere, l’officina autorizzata e regolare che effettua i lavori deve rilasciare una dichiarazione sottoscritta dal responsabile, in cui si evincono i lavori che sono stati effettuati e soprattutto, che questi siano stati effettuati a regola d’arte.
In capo al proprietario del veicolo sottoposto a intervento resta l’obbligo di inviare alla Motorizzazione tale dichiarazione. Infatti pur decadendo l’obbligo del collaudo, resta la necessità di provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione, operazione che deve passare sempre dalla Motorizzazione Civile.
Le tempistiche di questo nuovo adempimento
Naturalmente si velocizza in questo modo l’iter per omologare i dispositivi aggiunti al veicolo. Scompare l’attesa della convocazione a visita e a prova del veicolo che è la prassi fin qui adottata e molto nota a chi ha dovuto effettuare questi lavori sulla propria auto.
Adesso basterà inviare quella documentazione prima citata, che ricordiamo, deve essere rilasciata da una autofficina che è regolarmente accreditata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lavori in economia presso autofficine non riconosciute non saranno ritenuti validi.
Il proprietario dell’auto è tenuto ad adempiere all’invio della dichiarazione dell’officina alla Motorizzazione, entro 30 giorni dalla data in cui i lavori sono stati effettuati che deve coincidere con la data di rilascio della dichiarazione da parte della autofficina.
L’invio delle richiesta di aggiornamento della carta di circolazione può essere fatta autonomamente dal proprietario del veicolo ma anche utilizzando i canonici canali della Agenzie di Pratiche Automobilistiche.
Naturalmente variano i costi, perché adottando la politica del “fai da te” e provvedendo autonomamente all’espletamento della pratica di aggiornamento della carta di circolazione, le uniche spese da sostenere saranno quelle relative a 10,20 euro come tariffa per la Motorizzazione Civile e 16 euro come imposta di bollo. Per le Agenzie invece, occorrerà sostenere anche le spese per la pratica che sono diverse in base a chi ci si rivolge.
Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione occorre allegare oltre alla dichiarazione dell’officina, anche la certificazione d’origine dei componenti installati ed eventualmente, ove previsto dalla normativa vigente, anche il relativo certificato di conformità.
A pratica espletata è la stessa Motorizzazione Civile a rilasciare come consuetudine l’adesivo da attaccare alla carta di circolazione dove saranno riportati tutti i dati variati rispetto all’originale e naturalmente il codice identificativo dell’officina che ha apportato la modifica all’auto.
Va sottolineato che le novità entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e che pertanto per le pratiche già aperte prima di tale data, vale ancora il vecchio meccanismo che prevede il collaudo. Resta comunque possibile chiedere alla Motorizzazione l’applicazione della nuova procedura, adempiendo naturalmente alle nuove prescrizioni a partire dalla attestazione che deve rilasciare l’autofficina autorizzata.