Ordinanza prefettizia nulla senza motivazione: multa da cancellare. Lo ribadisce la sentenza del Giudice di Pace di Trebisacce (Cosenza), la numero 929/2020, scovata dal Consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon. Tutto nasce da un ricorso contro un verbale proposto da un automobilista a un Prefetto. Ricorso respinto e sanzione raddoppiata in automatico. Ma c’è un ma. Nell’ordinanza, non c’è il motivo per cui il ricorso viene respinto. Così, l’uomo ricorre al Giudice di Pace e vince: contravvenzione da cestinare subito.
Ordinanza prefettizia nulla senza motivazione: ecco perché
L’ordinanza-ingiunzione prefettizia va annullata qualora emerga una mancanza assoluta di motivazione. Il requisito è previsto dall’articolo 3 della legge 241/1990. A livello di contenuto, le controdeduzioni espresse dall’organo accertatore nel rapporto redatto e trasmesso al Prefetto non contano.
Dal punto di vista giuridico, questa è la traduzione di quanto dice il magistrato onorario: “Si appalesa carente nella indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche fondanti la decisione dell’amministrazione resistente”.
L’articolo 204, comma 1, del Codice della Strada che richiede al Prefetto, qualora ritenga fondato l’accertamento, di emettere ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento. Il doppio della multa originaria, in automatico. Come già ha stabilito la Cassazione con sentenza a Sezioni Unite numero 1786/2010.
Serve la spiegazione del Prefetto: non basta la difesa dell’organo accertatore
Non si può rifarsi unicamente alle controdeduzioni dell’organo accertatore espresse nel rapporto trasmesso al Prefetto: sono solo argomentazione difensive che non assumono valenza di atto pubblico.
Sono in due: multato e organo accertatore. L’arbitro, il Prefetto, deve dire il perché: non l’organo accertatore.
Va lasciata da parte la discussione sull’infrazione: in questo caso, un eccesso di velocità (violazione grave e pericolosa). Se la multa è valida, se il ricorso è inammissibile, il Prefetto deve scrivere comunque le ragioni nell’ordinanza.