Le novità che la legge di Bilancio del 2018 ha introdotto in materia di deduzione del costo di acquisto dei carburanti e di detraibilità Iva sui rifornimenti, continuano a sortire effetto nel 2021.
È stata la legge di Bilancio del 2018, la legge n° 205 del 2017, all’articolo n° 1 comma 920, per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, a imporre il divieto di utilizzo del contante per poter portare in detrazione e deduzione alcuni costi sostenuti per l’acquisto di carburante.
Ciò significa che per poter detrarre queste spese e risparmiare anche sul costo dell’Imposta sul Valore Aggiunto, occorre utilizzare strumenti di pagamento elettronico. Ma quali sono questi strumenti, come si fa per risparmiare e chi sono i contribuenti interessati? Domande lecite e molto diffuse queste ed a cui daremo risposta con una particolareggiata guida.
Strumenti tracciabili di pagamento
In materia sgravi sull’acquisto di carburante va sottolineato che la vecchia scheda carburanti non esiste più proprio dall’entrata in vigore della legge citata in premessa. L’abrogazione della scheda carburante però non ha certo stoppato la possibilità per i contribuenti di continuare a godere dei benefici previsti per taluni di loro in materia sgravi fiscali per i carburanti acquistati.
Deduzione dei costi e detrazione Iva collegati ai rifornimenti di carburanti, sono angora vigenti e perfettamente fruibili. Sgravi e sconti che riguardano le imprese e le partite Iva, compresi i professionisti.
La novità come anticipato è che per poterne godere di questi benefit, occorre utilizzare strumenti di pagamento differenti dal denaro contante, gli strumenti tracciabili di cui parlavamo in precedenza. Naturalmente l’utilizzo del contante non è vietato, ma non da diritto a sfruttare il beneficio fiscale previsto da detrazioni Iva e deduzioni.
Titolari di partita Iva, professionisti e imprese per poter sfruttare i vantaggi in termini fiscali dovranno pagare i rifornimenti di carburante con
- Assegni bancari;
- Assegni postali;
- Assegni circolari;
- Vaglia cambiari;
- Vaglia postali;
- Bonifici bancari;
- Bonifici postali;
- Addebiti in conto corrente;
- Carte di credito;
- Carte revolving;
- Bancomat
- Carte prepagate;
- Qualsiasi altro strumento di pagamento che prevede l’addebito in conto corrente.
In pratica, sia per la detraibilità che per la deducibilità, sono utilizzabili tutte le forme di pagamento ad esclusione del danaro contante.
Oltre allo strumento di pagamento tracciabile necessario ed obbligatorio, va ricordato anche che vige l’obbligo della fattura elettronica del carburante quando l’operazione riguarda la cessione nei confronti dei titolari di partita Iva, delle imprese, e dei professionisti.
Naturalmente sia la fattura elettronica che i pagamenti devono avvenire con carte, conti e con qualsiasi altro strumento, intestato al titolare della partita Iva o dell’impresa.
Inoltre, dopo l’operazione è necessario che nell’estratto conto del titolare di carte e strumenti tracciabili, sia riportata la data di acquisto, il corrispettivo pagato e soprattutto il soggetto (il distributore di carburante) presso cui l’operazione di acquisto è stata effettuata.
Questa la procedura da seguire in modo tale che l’interessato diventi soggetto che può fruire sia della deduzione del costo, che della detrazione IVA.
Altri chiarimenti necessari per non incorrere in errori
Rispetto al passato e alla scheda carburante classica, evidente che non possono essere utilizzati strumenti di pagamento intestati a persone differenti dal soggetto che deve sfruttare i vantaggi fiscali. Ed è altresì necessario che se l’acquisto di carburante è effettuato contestualmente all’acquisto di altre cose, come possono essere deodoranti auto, oli, catene da neve o altri prodotti per auto, il corrispettivo pagato per il carburante deve risultare separatamente dagli altri, quindi con transazioni separate.
Per q1uanto concerne la fatturazione, anche essa elettronica, l’interessato non deve indicare modello del veicolo o targa dello stesso. Infatti basterà dare le sue generalità fiscali e l’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) sul quale intende ricevere la fattura elettronica relativa all’acquisto. Se il rifornimento di carburante è effettuato dal solito benzinaio di fiducia la fattura elettronica può essere anche cumulativa mese per mese. Onere del contribuente è quello di tenere conservati gli scontrini che vengono rilasciati dal benzinaio tramite il Pos, oppure quelli che escono fuori dalla cassa automatica per i distributori self service.
Le normative sulla deducibilità Iva
Le società e le ditte individuali, possono detrarre l’80% se agenti e rappresentanti di commercio, il 70% se il veicolo è affidato a un lavoratore dipendente della società e il 20% per i liberi professionisti e per le ditte individuali. In tutti i casi differenti da questi, la deduzione dei costi è pari al 40%, mentre la detraibilità Iva è sempre pari al 20%. Per i veicoli ad uso esclusivo e strumentale della propria impresa la deducibilità è pari al 100%
Va sottolineato che la detrazione Iva non riguarda carburanti usati per cose differenti dalla autotrazione, perché non si può detrarre nulla se il carburante acquistato per esempio, viene utilizzato per impianti di riscaldamento, gruppi elettrogeni o attrezzature varie come possono essere quelle da giardinaggio.