Il disabile quando si parla di circolazione stradale ha dei diritti sanciti dalla normativa vigente che sono inviolabili. In materia di circolazione stradale il disabile ha soprattutto il diritto ad avere dei posti riservati nel momento in cui deve parcheggiare. Questo riguarda sia il disabile alla guida del suo automezzo, che il disabile come trasportato.
Ma se il disabile non ha la patente ha diritto lo stesso a parcheggiare nei posti per disabili nel momento in cui viene accompagnato da un’altra persona senza disabilità? E se la zona adibita a parcheggio per disabili, quelle delimitate dalle strisce gialle sono occupate, si ha diritto a parcheggiare nelle strisce blu senza pagare il relativo ticket? Queste sono solo alcune delle domande più frequenti che molti si pongono in tema di parcheggio per disabili.
Parcheggio disabili, le cose da chiarire
In linea di massima alle due domande riportate in premessa possiamo rispondere affermativamente ad entrambe. Infatti l’invalido senza patente ha diritto a far parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu l’auto al suo accompagnatore, sempre che il parcheggio riservato ai disabili sia occupato.
La materia come detto è alquanto particolare. Probabilmente non c’è fattispecie di situazione più difficile da comprendere che non sia questa relativa al parcheggio destinato ai portatori di handicap. Posto auto in condominio, strisce gialle, posti riservati e contrassegno disabili sono argomenti sui quali spesso sono chiamati i giudici ad intervenire per dirimere contenzioni tra privati e tra privati ed amministrazioni pubbliche.
Come già detto, anche il disabile che non ha la patente ha diritto al parcheggio a lui riservato, anche se l’auto che lo accompagna non è sua e il suo accompagnatore è una persona sana. Una linea questa necessaria dal momento che se non fosse così ci si ritroverebbe di fronte ad una forma di discriminazione piuttosto marcata, con il disabile grave che magari non può guidare o che non ha la possibilità di avere un mezzo proprio, discriminato rispetto ad un disabile meno grave che può guidare.
Il principio è quello di garantire al disabile affetto da un handicap totale e impossibilitato a guidare, lo stesso trattamento e le stesse agevolazioni in materia parcheggio, del disabile che invece può fare le cose con più autonomia.
Per questo anche chi accompagna il disabile ha diritto a parcheggiare sulle strisce blu senza dover pagare il ticket nel momento in cui i posti riservati ai disabili siano occupati. Più che una norma questo è l’orientamento ormai definito da parte delle Corti, come quella di Cassazione per esempio, che ha spesso sancito come se il Comune prevede il parcheggio gratis su strisce blu per l’auto condotta da un disabile, lo stesso deve essere previsto per l’auto condotta da un accompagnatore del disabile.
Naturalmente è necessario esporre il pass per disabili, altrimenti il primo ausiliare del traffico che passa e trova un veicolo senza ticket esposto, non potrà fare altro che constatare l’infrazione e multare il veicolo.
Naturalmente questa non è la regola generale perché anche il portatore di handicap se non parcheggia negli spazi a lui dedicati e delimitati dalle strisce gialle, deve pagare il ticket relativo ai parcheggi con strisce blu. Infatti deve essere il Comune (e molti lo sono già) a dotarsi di regolamenti comunali atti proprio a risolvere quello che a tutti gli effetti è un vantaggio offerto ai portatori di handicap. Pertanto, in un Comune dove si è deliberato di concedere il parcheggio a pagamento gratis per i disabili, questo deve essere garantito all’invalido con o senza patente e con o senza veicolo proprio.
Sono gli articoli n° 188 comma 3 comma del Codice della strada e n° 11 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 503 del 1996 a stabilire che per i titolari del contrassegno invalidi viga l’esonero dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente, ma non quello di parcheggiare gratis dove per la generalità degli altri veicoli è prevista la sosta a pagamento. Il fatto che non si dia il diritto al parcheggio gratis sulle strisce blu agli invalidi, a meno che non intervenga un regolamento comunale, deriva dalla tipologia di vantaggio derivante da questo aspetto.
Infatti l’invalido deve essere tutelato in quanto a mobilità e non dal punto di vista economico e il parcheggio gratuito non presenta in genere, un vantaggio in termini di mobilità ma solo a livello economico.
Parcheggio disabile e condominio
Il disabile ha diritto ad avere un posto riservato anche se abita in condominio. E questo posto riservato deve essere il migliore possibile per raggiungere più agevolmente possibile la propria abitazione. Naturalmente parliamo degli spazi comuni di parcheggio e non de parcheggi riservati a ciascun condomino come spesso accade nei condomini di qualsiasi città italiana.
Infatti le regole dei condomini prevedono che ciascuno di essi può utilizzare gli spazi comuni per i propri interessi a condizione di non pregiudicare il diritto degli altri a sfruttare gli spazi per i loro interessi. Tutto previsto dall’articolo 1102 del Codice Civile, ma su cui occorre allinearsi anche a quanto prevede l’articolo 2 della Costituzione, che sottolinea come occorre “garantire la piena realizzazione della personalità dell’individuo, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento delle situazioni di diseguaglianza”.
Per via di questo articolo della Carta Costituzionale, la regola prevede una minima limitazione del diritto degli altri condomini a fruire degli spazi comuni che potrebbero essere gli unici a garantire al disabile la correzione degli elementi di disuguaglianza e disparità.