Quando si prende una multa per aver violato il Codice della Strada c’è la constatazione diretta e quella differita. Non sempre infatti le Forze dell’Ordine possono consegnare la multa al trasgressore e devono quindi provvedere ad inviarla a casa.
Per esempio, una multa per divieto di sosta, con il proprietario del veicolo non presente al momento del passaggio degli addetti alla sicurezza stradale, non potrà essere consegnata immediatamente ma dovrà essere spedita a casa del proprietario del mezzo recuperando i dati per l’invio da quelli presenti nella banca dati di Pra e Motorizzazione.
Lo stesso discorso si può fare per le multe per superamento del limite della velocità da autovelox o sistema tutor. In tutti i casi in cui non è l’agente al posto di blocco a sanzionare l’automobilista fermato e colto in flagrante a violare il Codice della Strada, la multa viene recapitata a casa. Ma per essere valida deve essere prima di tutto redatta in una certa maniera e soprattutto, deve seguire le regole previste dal punto di vista temporale.
Oggi affrontiamo proprio la tempistica che le amministrazioni competenti devono seguire per rendere valida la multa inviata alla residenza o al domicilio del trasgressore.
Termine di notifica della multa, da dove si parte?
La multa o meglio, la sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada deve essere inviata al trasgressore entro un arco temporale massimo. L’invio deve rispettare i tempi previsti dalla normativa vigente perché altrimenti la stessa multa potrebbe essere non più valida. Una multa arrivata fuori tempo massimo infatti va considerata illegittima, o meglio la pretesa di riscossione da parte dell’amministrazione che l’ha comminata, non è legittima.
È la legge italiana a stabilire questi termini. Ma la cosa da tenere in considerazione, soprattutto per quanto riguarda eventuali ricorsi è che il termine imposto alle Forze dell’Ordine per spedire una multa non è quello relativo all’arrivo a casa del trasgressore, ma quello di spedizione o consegna alle Poste.
Infatti va ricordato che ritardi nell’arrivo della multa a casa, che in genere viene spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, non addebitabili a chi ha emesso il verbale ma addebitabile ai servizi postali, potrebbe non far decadere la pretesa di pagamento.
Multa spedita, entro quando deve arrivare?
Redigere il verbale a norma di legge, trovare nelle banche dati il nome e la residenza del proprietario del veicolo colto in infrazione, scrivere la comunicazione e spedire il tutto non sono operazioni fattibili in pochi giorni. Per questo la legge prevede in 3 mesi (90 giorni) il termine entro cui la multa deve essere spedita. I 90 giorni partono naturalmente dal giorno in cui la violazione del codice della strada è stata commessa.
I 90 giorni di tempo sono quelli effettivi di calendario, perché nulla cambia nel conteggio per quanto riguarda i festivi, le domeniche o i prefestivi. Solo se il 90imo giorno è un festivo, l’invio slitta al primo giorno lavorativo successivo senza che per questo la multa perda validità.
Essendo tramite servizio postale l’invio, la data a da tenere in considerazione per la verifica del rispetto dei 90 giorni di tempo concessi è quella del timbro dell’ufficio postale e non la data di ricezione della lettera, anche se questa non è meno importante dal momento che la multa è spedita con ricevuta di ritorno e sulla ricevuta c’è la data in cui il postino completa la consegna.
Che sia Poste italiane a provvedere alla consegna o che siano le poste private che oggi sono largamente diffuse, nulla cambia rispetto alle regole prima esposte. E nulla cambia se al posto dei postini, è il messo comunale a consegnare le multe. Infatti sovente, l’onere di consegnare la multa al trasgressore, soprattutto se è la Polizia Locale ad averla comminata, ricade sul messo comunale che ha comunque la relata di notifica che funge da ricevuta di ritorno e che il trasgressore o chi per lui deve firmare nel momento della consegna.
Multa fuori tempo massimo, ecco cosa si può fare
Ricapitolando, una multa spedita entro i 90 giorni da parte delle Forze dell’Ordine è valida a prescindere che questa arrivi a casa del trasgressore oltre i giorni prestabiliti. Se invece la multa è spedita dopo questi 90 giorni, la stessa è nulla.
La legge italiana però non prevede cancellazioni di ufficio di multe spedite in ritardo. Resta sempre in capo al contribuente adoperarsi per farsi cancellare una multa adducendo a motivo della richiesta l’arrivo tardivo della stessa e quindi fuori tempo massimo.
Pertanto, se si crede di aver ragione e se la multa è arrivata davvero oltre i 90 giorni canonici e secondo le regole prima descritte, occorre impugnare il verbale con i metodi classici, ovvero ricorrendo al Prefetto territorialmente competente o al Giudice di Pace.
Al riguardo va ricordato che far scadere i termini per impugnare l’atto e presentare ricorso fanno si che la multa, anche se inviata in ritardo perda il vizio originario che avrebbe dato diritto alla sua cancellazione.
I termini per presentare ricorso al prefetto sono pari a 60 giorni dalla ricezione della multa mentre dal Giudice di Pace occorre presentare ricorso entro 30 giorni. Il ricorso anche in questo caso deve seguire la spedizione postale con raccomandata con ricevuta di ritorno e con le stesse regole relative ai termini per i quali fa fede il timbro postale. Solo per il ricorso al Giudice di Pace lo stesso può essere presentato a mano presso la Cancelleria del Tribunale che rilascerà apposita ricevuta di consegna.