Il Certificato di Proprietà Digitale (CdPD) sfonda quota 60 milioni. Nato il 5 ottobre 2015, sta rivoluzionando il settore auto. Come ricorda l’Aci, tutto è in linea con le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale: comporta una serie di vantaggi per il cittadino. Infatti, il CdPD non può più essere smarrito o sottratto e, quindi, non dovrà più essere richiesto al PRA il duplicato con evidente risparmio di tempo e denaro. Niente frodi né perdite di tempo, ansie al momento di una compravendita di una macchina.
Rilasciato dal Pra (Pubblico registro automobilistico) dell’’Aci, il Certificato di Proprietà elettronico sostituisce progressivamente il documento cartaceo.All’insegna della dematerializzazione. Funziona in modo semplice: al cittadino che richiede una formalità al Pra, viene emesso il documento digitale che risiede nei sistemi informativi Aci. Il soggetto ha una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il CdPD. In che modo?
Attraverso la lettura mediante smartphone o altro dispositivo idoneo del QR-code presente sulla ricevuta.
Collegandosi all’indirizzo web indicato nella ricevuta digitando il codice di accesso;
Tramite la funzione “Consulta il Certificato di Proprietà Digitale”.
Quanto costano le visure sul veicolo?
Le visure possono essere effettuate presso le Unità Territoriali Aci Pra pagando solo l’importo di legge pari a 6 euro.
Oppure tramite il servizio on line Visurenet dell’Aci al costo di 8,81 euro, comprensivi dei costi di servizio telematico e intermediazione finanziaria. La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.
L’obiettivo è vedere se ci sono pesi di qualsiasi genere sull’auto: in particolare, il famigerato fermo amministrativo, ossia le ganasce fiscali.
Se si è in possesso di un Certificato digitale e si deve effettuare una formalità al Pra, occorre rivolgersi a uno Sportello Telematico dell’Automobilista.
La richiesta della formalità può essere presentata solo dall’intestatario o avente titolo: il semplice possesso della ricevuta con i codici di accesso titolo non è sufficiente.