Vittoria dell’avvocato Roberto Iacovacci di Latina: la sospensione della patente oltre i termini di tempo è nulla. Lo ha stabilito (confermando quanto dicono la legge e la Cassazione) il Giudice di Pace di Bisceglie. Con sentenza numero 31 dell’11 gennaio 2021, resa nota l’8 marzo 2021.
Con ricorso depositato nel 2020, un automobilista proponeva opposizione avverso l’ordinanza del Prefetto che disponeva la sospensione della patente di guida. Non contestava l’infrazione, ma il fatto che la notifica dello stop alla licenza fosse avvenuto fuori tempo. E vinceva: niente sospensione della patente.
Infatti, l’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla Prefettura. Quale? Quella del luogo della commessa violazione. Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (articolo 218 del Codice della Strada).
L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.
Stop alla patente: occhio ai 15 giorni
Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. E proprio così è andata: restituzione della patente per mancato rispetto dei termini temporali.
Ricordiamo comunque che il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno.
Tutto adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri.