Prosegue senza sosta la battaglia dei multati contro gli Enti locali che abusano degli strumenti elettronici per appioppare i verbali. Nessuna indicazione del decreto prefettizio per l’autovelox? Verbale da cancellare. Lo ha confermato la Cassazione, con ordinanza numero 776 del 2021, seconda sezione civile. Ma, per arrivare fino agli ermellini, la strada è lunghissima e piena di ostacoli.
Significa infatti che c’è stata la multa illecita. Un primo ricorso del cittadino. Quindi, l’appello e infine il ricorso per Cassazione. Con perdite di tempo e di denaro. Il principio sacrosanto è: per la violazione dell’articolo 142 del Codice della Strada mediante strumenti automatici, la contravvenzione deve recare gli estremi del decreto prefettizio. Perché l’eccesso di velocità è un’infrazione gravissima, da combattere con i metodi messi a disposizione dalle normative.
Vittoria nettissima del consumatore: manca il decreto prefettizio per l’autovelox. Anzi, un trionfo. Il ricorso è fondato. Come correttamente già ritenuto dal Giudice di Pace, nel verbale di contestazione opposto non vi era alcun riferimento al necessario decreto prefettizio ex (legge 168/2002) di individuazione delle strade. Dove era consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata.
Senza l’ok del Prefetto, si finirebbe per consentire un illegittimo e arbitrario potere, da parte della pubbliche amministrazioni e dei suoi addetti, di installare autovelox illimitatamente. Per di più il ministero dell’Interno ha da tempo chiarito con circolare 300/A/1/5485/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, interpretativa ed esplicativa, un punto chiave: l’ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento.
Nelle strade non rientranti fra quelle sopra, è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio.
Decreto prefettizio per l’autovelox: parola alla Cassazione
Perfetta la Suprema Corte.
- Accoglie il ricorso.
- Annulla il verbale di accertamento di infrazione.
- Condanna l’amministrazione controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, determinate in 800 euro. Di cui 200 euro per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
- E condanna l’amministrazione controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del primo e del giudizio secondo grado del giudizio in misura identica a quella prevista nella sentenza cassata.