Un automobilista subisce una multa per eccesso di velocità, fa ricorso e perde. Non si arrende. In appello, trionfa a Roma per la mancata omologazione autovelox. Vittoria dell’avvocatessa Lucia Tartaglia di Roma, che ha predisposto il ricorso. Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per la parte tecnica e l’invio della sentenza. La numero 4652/2021 del Tribunale di Roma, sezione tredicesima, in persona di Annalisa Chiarenza.
Mancata omologazione autovelox: allarme in tutta Italia
L’apparecchiatura elettronica in questione, denominata Autovelox 105 SE, non risultava aver avuto l’omologazione da parte del ministero dello Sviluppo economico, ma solo una mera approvazione da parte dell’ex ministero dei Trasporti mediante determine dirigenziali.
Roma Capitale, infatti, costituitasi in giudizio, aveva depositato dichiarazione di conformità al campione omologato e verbale di verifica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea dal quale risultava che il dispositivo Autovelox 105 SE era stato approvato con decreti dell’ex ministero dei Trasporti. Niente omologazione. Che invece è necessaria. Perché l’omologazione è imposta dalla legge, ed è molto più approfondita della semplice approvazione o della dichiarazione di conformità.
Sentiamo in merito anche l’articolo 192 comma 7 del Regolamento del Codice della Strada: su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. Un problema per molti Comuni lungo tutto lo Stivale.
Apparecchiature omologate come fonte di prova
Stando a Marcon, il ministero delle Infrastrutture può emettere solamente una determina dirigenziale e non un decreto previsto dall’articolo 192 comma 7 del Regolamento del Codice della Strada. Decreto che deve essere poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, essendo i decreti attività di Governo. Ovvia quindi la cancellazione del verbale per mancata omologazione autovelox.
In base all’articolo 142 comma 6 del Codice della Strada, solo risultanze da apparecchiature debitamente omologate sono fonti di prova. E l’omologa deve essere ottenuta con un decreto, lo stesso per l’approvazione deve avere un decreto. Tutte le risultanze in base al 142 comma 6 del Codice della Strada devono avvenire da apparecchiature omologate. Non può essere omologato il solo prototipo.