Dopo un sinistro auto il risarcimento scatta in tempi brevi soprattutto quando si arriva ad un accordo con la controparte con tanto di constatazione amichevole di incidente. Soprattutto grazie all’indennizzo diretto, per il quale se ne occupa la nostra compagnia di assicurazione, i tempi sono piuttosto brevi.
Si allungano inevitabilmente quando oltre al danno alla cose, a seguito di sinistro ci sono anche danni alle persone. Ma i tempi lunghi scattano soprattutto in concomitanza con richieste di risarcimento e reiezioni da parte delle assicurazioni, con situazioni che finiscono alle vie legali.
Le lungaggini burocratiche di un processo, con i giudici che di solito nominano consulenti tecnici, con le audizioni di eventuali testimoni, con le compagnie chiamate in audizione che non si presentano, sono all’ordine del giorno. Ma per ritardi di questo tipo, il danneggiato può spuntare anche un indennizzo per mancato risarcimento.
Il ritardo nella sentenza equivale a un ritardo nella liquidazione del danno
Il risarcimento quando si arriva ad una causa in tribunale può slittare anche di diversi mesi se non anni rispetto alla prassi ordinaria prevista dal meccanismo del risarcimento diretto o nel meccanismo ordinario.
Quando però la causa finisce con il provvedimento di ordinata liquidazione del danno, cioè quando il danneggiato vince la causa, il giudice in automatico sentenzia l’importo oggetto della liquidazione del danno, aggiungendovi anche gli interessi per i giorni di ritardo nella liquidazione.
Dal punto di vista legale il ricorrente (danneggiato) deve per prima cosa inviare la diffida con messa in mora, perché sarà eventualmente dal giorno in cui si dimostra che la controparte ha ricevuto la comunicazione che scatteranno gli interessi. In pratica, prima di avviare la causa e quindi la citazione in giudizio occorre mettere in mora il responsabile del sinistro o chi per lui deve provvedere a liquidare il danno al danneggiato ed eventualmente vittima del sinistro.
Pertanto, le lungaggini di un processo sono un rischio che alla fine è a carico della parte soccombente del processo.
Oltre agli interessi anche l’ulteriore danno
Se gli interessi sono la prassi, occorre sottolineare che quando ci si oppone in sede giudiziaria, se le motivazioni dell’opposizione risultano infondate (ed è la regola nel momento in cui un giudice condanna qualcuno al risarcimento), può scattare anche il risarcimento dell’ulteriore danno.
Questo è previsto dal Codice di Procedura Civile che nel dettaglio all’articolo n° 96 prevede che “l’eventuale resistenza in una causa infondata può comportare il risarcimento dell’ulteriore danno: si tratta di una misura aggiuntiva che dispone il giudice, su richiesta presentata dall’avvocato difensore, tutte le volte in cui ravvisa malafede o colpa grave nel comportamento della parte che abbia costretto l’altra ad affrontare un giudizio per tutelare un proprio diritto incontrovertibile”.
In altri termini, soprattutto nel caso in cui l’esito di un giudizio da parte del tribunale è pressoché scontato, perché è evidente la responsabilità di chi si oppone nel sinistro stradale, la parte soccombente può essere costretta a risarcire ulteriormente il danneggiato.
Resta il fatto che il risarcimento del danno che si perde nei meandri della burocrazia e della giustizia italiana può cagionare non pochi problemi al danneggiato. Basti pensare al soggetto che non ha la possibilità di anticipare soldi per l’acquisto di un nuovo veicolo o di provvedere alla riparazione del suo. Se l’auto serve per lavorare o per le esigenze personali del danneggiato, è evidente il danno ulteriore subito.
In casi estremi però, il danneggiato ha la possibilità di chiedere al giudice la solerzia nel sancire la liquidazione anche parziale del danno. Per esempio, se il giudice ha già definito una parte del processo ma per la sentenza definitiva attende gli sviluppi generali, si può chiedere l’emissione di sentenza parziale con liquidazione del danno provvisionale.
Il caso tipico è una causa per danni a persone e cose in cui il giudice deve approfondire il campo del risarcimento per le lesioni fisiche del danneggiato, mentre ha già stabilito quello dei danni al veicolo. Infatti è il Codice Civile, precisamente all’articolo n° 147 a stabilire che in casi di necessità, come possono essere le difficoltà economiche del danneggiato, il giudice ha il potere di decidere un anticipo di risarcimento a carico del responsabile del sinistro che però non può superare l’80% del risarcimento totale previsto.