Dal bollo auto alla patente, dall’Iva alle altre imposte, sono molteplici i campi in cui operano diverse agevolazioni in materia di veicoli per i portatori di handicap. Una miriade di agevolazioni ed una miriade di pratiche che necessitano di un approfondimento dettagliato.
Soggetto disabile agevolato in materia auto, ma anche i familiari
Le prime agevolazioni a cui un disabile ha diritto sono quelle relative all’acquisto di una auto. Agevolazioni che oltre a riguardare il diretto interessato, cioè l’invalido, possono in determinate circostanze riguardare i familiari. Naturalmente si deve trattare di familiari a cui il soggetto disabile è fiscalmente a carico. Il disabile o il familiare cui è fiscalmente a carico, che acquistano una auto hanno diritto a :
- Iva agevolata (in misura pari al 4%)
- Spese di acquisto scaricabili dal reddito (detrazioni Irpef);
- Esenzione perenne dal pagamento del bollo auto;
- Passaggi di proprietà senza pagare le relative imposte di trascrizione.
Si tratta di una serie di agevolazioni che però devono riguardare un veicolo acquistato per le esigenze del soggetto portatore di handicap ed usato in misura prevalente dal beneficiario di queste agevolazioni. Vietato quindi furbate che permettono di sfruttare le agevolazioni per veicoli che al disabile non servono. Lo dimostra il fatto che spesso in sede di acquisto del veicolo, nel momento che l’acquirente, nonché intestatario del veicolo, sia il familiare a cui il disabile è a carico fiscalmente, a quest’ultimo viene richiesta una dichiarazione sostitutiva in cui va indicato il fatto che il veicolo sia quasi ad esclusivo utilizzo per le esigenze del disabile.
Iva agevolata, cosa cambia?
Quando si acquista un veicolo per disabili o ad uso prevalente del disabile, l’Iva da versare è pari al 4%. Per godere di questa agevolazione sull’Imposta del Valore Aggiunto(altrimenti 23%), ci sono dei limiti relativi alla tipologia di veicolo da acquistare. Infatti bisogna acquistare una auto che deve essere di:
- Cilindrata inferiore a 2000cc per veicoli a benzina;
- Cilindrata inferiore a 2800cc per veicoli diesel.
L’acquisto con agevolazione può essere effettuato una volta ogni 4 anni a meno che non sopraggiungano casi di furto o distruzione del veicolo.
Non esistono vincoli o limiti di valore dell’auto. Per evitare speculazioni sulle agevolazioni, il veicolo una volta acquistato, se venduto o donato a soggetto terzo entro 24 mesi, costringe il beneficiario dell’Iva al 4% a restituire al Fisco il 19% dell’Imposta sul Valore Aggiunto non versata a seguito del beneficio ottenuto inizialmente, in pratica, una restituzione dell’agevolazione.
Naturalmente la restituzione dell’agevolazione non grava se si dimostra che la cessione del veicolo con conseguente acquisto di uno nuovo, anche prima dei 4 anni, sia scaturita da esigenze diverse del disabile, come possono essere quelle di un peggioramento della situazione collegata all’handicap che necessitano di adattamenti diversi dei veicoli. Inoltre la restituzione dell’Iva non è prevista nel momento in cui la cessione dell’auto, la vendita o l’alienazione viene fatta da un erede a causa del decesso del disabile.
Dal punto di vista degli adempimenti, in sede di acquisto deve essere il venditore, ovvero la concessionaria presso cui il disabile o il familiare acquista il veicolo, ad annotare sulla canonica fattura di vendita, la dicitura “trattasi di operazione ai sensi della L. 97/86 e della L. 449/97, ovvero della L. 342/2000 o della L.388/2000”.
Targa del veicolo, data di operazione e dati anagrafici di acquirente e venditore devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate competente territorialmente, entro 30 giorni dalla data di acquisto.
Dal momento che l’acquisto può essere effettuato anche dal familiare che ha a carico il disabile dal punto di vista fiscale, occorre ricordare che nel caso in cui il disabile ha un reddito proprio pari o superiore a 2.840,51 euro, al netto di indennità relative alla disabilità come possono essere le pensioni di invalidità o le borse lavoro, la fattura deve essere obbligatoriamente intestata al disabile stesso.
Agevolazioni Irpef
E se sull’Iva assumono una certa rilevanza le agevolazioni, non è da meno la rilevanza ai fini Irpef. Si può godere della detrazione dal reddito sia se l’auto acquistata è nuova di fabbrica e di prima immatricolazione e sia se si tratta di veicolo usato. Inoltre la detrazione è spettante pure per acquisto di optional, degli adattamenti per i disabili e perfino delle riparazioni (tra queste non figurano le manutenzioni ordinarie del veicolo, come i tagliandi o il cambio olio).
Anche in questo caso le agevolazioni spettano tanto al disabile che eventualmente al familiare che lo ha fiscalmente a carico. Detrazione significa ridurre l’Imposta sul reddito delle persone fisiche da versare con le dichiarazioni dei redditi (sia con il modello 730 che con il modello Redditi Persone Fisiche) ed in misura pari al 19% delle spese sostenute entro il limite massimo di 18.075,99 euro.
La detrazione per evidenti limiti di incapienza fiscale può in alternativa alla soluzione unica, essere operata in 4 rate annuali di pari importo. Anche in questo caso l’agevolazione può essere fruita una volta ogni 4 anni a meno che non sopraggiungano eventi come la perdita di possesso del veicolo a causa di distruzione o furto.
E come per l’Iva, la cessione del bene entro 24 mesi dall’acquisto provoca l’onere di restituire quanto beneficiato fiscalmente, cioè va restituita la detrazione utilizzata. Il contribuente che ha goduto dello sconto Irpef in pratica dovrà restituire la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazione e quella risultante dall’utilizzo dell’agevolazione.
Alla stregua dell’Iva, nel caso sopraggiungano cambiamenti nella condizione di disabilità che necessitino di un cambio di veicolo o di adattamenti prima dei 24 mesi e prima dei 4 anni, la restituzione della detrazione non va fatta e decade il vincolo dei 4 anni per poterne beneficiare nuovamente. La fattura va intestata al disabile se ha un reddito personale superiore 2840,50 euro al netto delle indennità legate alla invalidità.
Niente bollo auto per sempre
In materia tassa di proprietà, cioè in materia bollo auto, l’esenzione per quanto concerne le agevolazioni per disabili è duratura nel tempo. In pratica c’è l’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto se l’acquirente è direttamente il disabile o se l’acquisto è di un soggetto che ha un disabile a carico fiscalmente.
Per godere di questa agevolazione l’interessato deve inviare una domanda entro 90 giorni dall’acquisto del veicolo o entro 90 giorni dalla data di scadenza del pagamento del bollo non in presenza di esenzione.
L’istanza di esenzione va inoltrata all’ufficio tributi della Regione di residenza o alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente. L’invio va prodotto con raccomandata con ricevuta di ritorno e per il calcolo dei 90 giorni da fede il timbro postale di invio. Se scadono i 90 giorni non si perde il diritto all’esenzione, ma si perde tale diritto per l’anno di riferimento nel quale andrà pagato il bollo, la cui esenzione scatterà dall’anno successivo.
Alla pari di ciò che accade con agevolazioni Iva e Irpef, c’è da allegare la fattura comprovante l’acquisto, la fotocopia del libretto di circolazione e la fotocopia del codice fiscale e della carta di identità del titolare del beneficio.
L’esenzione può essere sfruttata solo su un unico veicolo posseduto ed è dovuta sia che l’acquisto lo abbia fatto il disabile che il suo familiare.
Anche sui passaggi di proprietà agevolazioni importanti
Nel caso in cui il veicolo acquistato dal disabile o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico sia usato, anche sul passaggio di proprietà ci sono delle agevolazioni piuttosto importanti.
Infatti per il passaggio vengono meno le imposte di trascrizione. I veicoli che rientrano nelle agevolazioni dal punto di vista delle esenzioni per le tasse di trascrizione sono le motocarrozzette, gli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo e gli autoveicoli o i motoveicoli ad uso specifico del disabile.