Ecco i fatti: non pago un debito come un bollo auto, l’ente di riscossione fa scattare le ganasce fiscali (fermo amministrativo) come strumento di coercizione, io subisco il furto di quella macchina che è assicurata con la polizza Furto e incendio. La mia compagnia mi paga? Principio della Cassazione: sì, la compagnia paga i danni per un furto con ganasce fiscali. Così ha imposto il Tribunale di Torino, sezione quarta civile, con sentenza 834 del 22 febbraio 2021.
Furto con ganasce fiscali: la compagnia paga i danni: 11.000 euro di risarcimento
La presenza di iscrizioni al Pubblico registro automobilistico di provvedimenti di fermo amministrativo sul veicolo oggetto di furto non conta: la compagnia deve risarcire. L’assicurato deve subito sborsare 11.000 euro al cliente. Il valore della macchina al momento del furto, meno le franchigie e gli scoperti. Anche se a compagnia contesta pure l’avvenuto furto.
Per il Tribunale, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato. Nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera.
E per il caso l’evento assicurato da indennizzarsi sia un accadimento patrimonialmente pregiudizievole con conseguenze immediatamente rilevabili (un incendio), si può discutere sulla sua origine: le fiamme arrivano da dove? Ma non che il fatto si sia effettivamente realizzato.
Altre tipologie di eventi dannosi, oggetto di copertura assicurativa, sono invece per loro natura di ben più difficile dimostrazione: il furto. Che avviene quando il proprietario si allontana dal proprio mezzo, lasciato in luogo pubblico e alla pubblica fede. Di cui ha modo di rendersi conto soltanto quando, ritornato nel punto in cui il bene assicurato era stato temporaneamente lasciato, non lo ritrova.
Spesso, accade che nessun’altra persona sia presente a entrambe le fasi: allontanamento dal veicolo e quella in cui esso non è più rinvenuto. Per cui spesso il danneggiato non può far altro che formalizzazione in denuncia del fatto di reato di cui questi è parte lesa. C’è una dichiarazione unilaterale proveniente dal medesimo danneggiato: l’unica prova del furto.