Non ci siamo: troppo spesso, i gestori delle strade non rispettano le famigerati circolari sui controlli elettronici della velocità. Interviene allora la Cassazione, con ordinanza 9682/2021, a rammentare un principio sacrosanto. Ossia, autovelox su strada urbana di scorrimento: niente requisiti minimi? Multa nulla.
La Suprema Corte cosa rammenta? Possono essere sottoposti a controllo mediante autovelox e a contestazioni differite soltanto i percorsi che (per intero o per tratti estesi) presentino i requisiti necessari per la classificazione come strada urbana di scorrimento. Se no, c’è poco da fare: il controllo non è per la sicurezza, aggiungiamo, ma per fare cassa. Esistono le regole: sia gli automobilisti sia i gestori devono rispettarle.
E perché non è strada urbana di scorrimento? Per l’assenza di banchina pavimentata a destra e di marciapiede e la presenza, invece, di intersezioni a raso non semaforizzate.
La Cassazione bacchetta i gestori. Negli ormai numerosi precedenti arresti sul tema in oggetto, la Corte ha avuto modo di precisare che possono essere sottoposti al controllo con sistema automatizzato e alla contestazione differita delle relative violazioni i percorsi che siano strada urbana di scorrimento.
Autovelox su strada urbana di scorrimento: la legge è chiara
Insomma, lo dice la legge, lo ripetono le circolari ministerali, lo ribadiscono le sentenze della Cassazione.
Sta tutto scritto nel Codice della Strada. Articolo 2, comma 3, lett. D). Una volta per tutte. Stata urbana di scorrimento è solo quella a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia. E una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi. Con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate. Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni e uscite concentrate.
Per chi becca una multa illecita (strada priva di requisiti), ricorso al Giudice di Pace nel luogo dell’infrazione, entro 30 giorni dalla notifica. Pagando 43 euro di tassa.