Quando si parla di auto e di tasse non pagate alla memoria di tutti balza senza ombra di dubbio l’istituto del fermo amministrativo. SI tratta del provvedimento cautelare con cui l’Amministrazione finanziaria congela di fatto l’utilizzo del veicolo di un soggetto indebitato con Enti ed Amministrazioni Pubbliche al fine di “farlo tornare in se”, cioè con l’obbiettivo di fargli pagare i debiti fiscali.
Ma le ganasce fiscali che riguardano debiti con le Pubbliche Amministrazioni, a prescindere che riguardino la vettura colpita dal provvedimento e quindi, a prescindere che sia il bollo o una multa a causare il debito (il fermo amministrativo può scattare per debiti che riguardano Irpef, Iva, Irap ed altri balzelli),non sono l’unico rischio a cui va incontro il proprietario di un veicolo che è anche indebitato fortemente.
Esiste il concreto rischio di pignoramento dell’auto. Ecco cosa c’è da sapere su questa particolare e sicuramente poco piacevole situazione a cui molti titolari del diritto di proprietà su una auto nemmeno sanno di poter incorrere.
Pignoramento auto, cosa bisogna sapere?
Alla stregua di qualsiasi altro bene mobile o immobile di proprietà di un soggetto indebitato, anche l’auto può essere attaccata dai creditori.
L’automobile infatti risulta pur sempre essere un bene registrato (al PRA naturalmente) e rientra in quel campo che in gergo tecnico si chiama “rivalsa del creditore”. Se un soggetto ha contratto debiti che non vuole onorare, oppure che non può onorare per via delle condizioni economiche in cui versa, il creditore rivolgendosi ad un giudice può attaccare tutti i beni del debitore, auto compresa.
La procedura è assai semplice perché il creditore si rivolge al Tribunale competente in materia che una volta appurata la veridicità delle pretese del creditore, tramite atto di precetto notifica al debitore la situazione a cui sta per andare incontro ordinando all’Ufficiale Giudiziario incaricato, naturalmente passandogli tutti i documenti necessari, di provvedere al pignoramento dei beni e nel nostro caso dell’auto.
L’operato dell’Ufficiale Giudiziario
In pratica una volta che il Tribunale competente ha emesso il provvedimento ed espletato la procedura, l’Ufficiale Giudiziario si reca a casa del debitore per individuare i beni che possono essere venduti e a copertura anche solo parziale del debito (nel caso in cui non ci siano beni capaci di estinguere completamente la posizione creditizia dell’interessato).
Inevitabile che nel mirino dell’Ufficiale Giudiziario possa finire anche l’auto del debitore. Una volta provveduto a fare la stima dei beni pignorati, se tra questi compare anche l’auto, questa non viene immediatamente portata via dall’Ufficiale Giudiziario ma viene lasciata in custodia al proprietario su cui grava il provvedimento di pignoramento.
Il veicolo resta a casa del debitore, in garage o nel box per esempio, fino a quando si passa alla fase successiva che è quella della vendita all’asta, la cosiddetta vendita per incanto.
Se l’auto viene venduta, il ricavato finisce nelle tasche del creditore. Può capitare anche che l’asta vada deserta o che il veicolo non trovi acquirenti interessati. In questo caso l’auto, che nel frattempo, fin dal giorno della visita dell’Ufficiale Giudiziario, viene di fatto bloccata dalla circolazione, non torna comunque in proprietà al debitore. Il provvedimento di pignoramento non è reversibile.
Tra l’altro in caso di mancata vendita dell’auto il debitore sarà chiamato pure a pagare le spese.
Con i tempi moderni anche il pignoramento telematico
Se la procedura prima descritta è quella ordinaria, va ricordato che essendo ormai in un mondo completamente digitalizzato, esiste anche la procedura di pignoramento telematica.
Sempre dietro autorizzazione del Tribunale, il creditore ha le carte in regola per interrogare l’Anagrafe Tributaria al fine di capire quali beni ha il debitore e quali possono essere attaccati. E l’accesso a queste banche dati autorizzato da un Giudice, può riguardare anche l’auto.
Una volta che il creditore scopre che il debitore ha una auto intestata, può segnalarla al Tribunale che comunicherà al debitore tempi e modi per consegnare da solo l’auto assoggettata a procedura di pignoramento, presso l’Istituto di vendite giudiziarie competente per territorio, incaricato di portare a termine la vendita.
In genere l’ordine del Tribunale da 10 giorni di tempo al debitore per consegnare l’auto. In assenza di collaborazione da parte del debitore, ovvero, se l’auto non viene consegnata, si passa al prelievo forzoso per il tramite delle forze dell’ordine. Va ricordato che una volta partito l’ordine l’auto non può in nessun caso circolare e che se si viene trovati a circolare con il veicolo sottoposto a pignoramento oltre alla confisca della carta di circolazione il trasgressore può essere anche multato.