Usare un veicolo prestato da un amico o usare uno intestati a un familiare non è raro. Magari il nostro veicolo è rotto, oppure per esigenze diverse, usiamo il veicolo di un genitore o di un altro familiare.
In linea di massima la legge prevede che un veicolo debba essere intestato al soggetto che lo utilizza.Ma non sempre è così, specialmente in caso di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Nulla vieta ad un figlio o alla moglie di usare l’auto intestata al padre o al marito per esempio. Su questo però occorre distinguere tra familiari conviventi e non conviventi. Infatti esiste la regola dei 30 giorni di utilizzo massimo di una auto non intestata all’utilizzatore abituale.
Previste sanzioni per i trasgressori, anche se inevitabilmente difficilmente comminabili.
Circolare abitualmente con un veicolo non intestato a se stesso
Una domanda comune a molti è relativa alla possibilità di guidare un veicolo in prestito, in comodato o più semplicemente, intestata ad altra persona. Occorre effettuare delle comunicazioni o addirittura cambiare intestazione al veicolo con tanto di annotazione sulla carta di circolazione?
Come abbiamo detto, il nome impresso sul libretto di circolazione deve essere lo stesso di chi si trova al volante al momento di un controllo delle Forze dell’ordine. Una regola questa che appare piuttosto rigida e che gioco forza quasi mai è rispettata.
Regole che è dal 2014 che sono diventate più rigide perché fino ad allora non c’erano vincoli in materia e si potevano guidare liberamente anche auto non intestate a nome proprio. Parliamo però di una legge che le stesse Forze dell’Ordine hanno difficoltà a far rispettare perché è pressoché impossibile stabilire se l’uso del veicolo da parte di una persona che risulta essere differente da quella a cui l’auto è intestata, la utilizzi in modo abituale e soprattutto da oltre 30 giorni come la legge prescrive.
Cosa prevede la normativa vigente per i conviventi
Innanzi tutto in materia fa fatto un opportuno distinguo tra chi guida un veicolo intestato ad un proprio familiare convivente e tra chi guida un veicolo intestato ad un soggetto terzo, anche familiare, ma senza il vincolo della convivenza. Quest’ultimo per esempio può essere il caso del figlio che usa l’auto del padre e che non risiede più a casa dei genitori. Ma può essere anche il caso di coniugi separati e divisi in convivenza con l’uno che usa l’auto dell’altro per esigenze della famiglia o perché durante la precedente unione, in famiglia erano presenti due auto intestate alla stessa persona.
Come detto, la legge non prevede particolari problemi ad utilizzare l’auto di un proprio familiare convivente e quindi non esistono limitazioni ne personali ne di tempo. Il regime di convivenza è facilmente riscontrabile da parte delle Forze dell’Ordine in sede di controllo perché è possibile in tempo reale accedere alle banche dati tra cui anche quella dell’anagrafe del comune dove il soggetto incappato nel controllo risiede.
Usare l’auto di un amico o di un familiare non convivente
Diverso il caso dell’auto intestata a soggetto non convivente, a prescindere dal grado di parentela o affinità che esiste tra guidatore e proprietario del veicolo.
Si può guidare un’auto intestata a un’altra persona che non sia familiare convivente per non più di 30 giorni, questa la regola generale. Infatti stando alle norme, decorsi i 30 giorni di utilizzo occorre provvedere ad annotare sul libretto di circolazione il nome del conducente dell’auto, cioè del suo possessore abituale.
In ratica occorre fare una specie di passaggio di proprietà con tanto di comunicazione da fare presso il Dipartimento dei Trasporti Terresti, ovvero la Motorizzazione Civile. Pratica che costa naturalmente e che può essere espletata tramite le tante Agenzie di Pratiche Automobilistiche dislocate sul territorio.
Costi che deve sostenere il possessore del veicolo naturalmente e che sono inferiori alle eventuali multe che è possibile prendere nel caso in cui si trasgredisca alla regola dei 30 giorni.
Si va da un minimo di 516,46 euro a un massimo di 2.582,28 euro per chi trasgredisce, oltre naturalmente alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione.
Va ricordato che questo obbligo riguarda chi non può dimostrare di essere entrato a tutti gli effetti in possesso del veicolo in data antecedente il 4 novembre 2014, data questa di entrata in vigore delle nuove norme.
L’obbligo di adempiere alla annotazione del possesso dell’auto sulla carta di circolazione riguarda però solo veicoli che vengono utilizzati esclusivamente dal soggetto interessato. Basti pensare ad un fratello che usa l’auto della sorella che è andata a vivere in un’altra Regione d’Italia lasciando il veicolo al fratello.
Le regole valgono anche per le coppie di fatto, perché occorre che la coppia si sia registrata al comune come tale e che ci sia convivenza per poter dribblare questo obbligo.
Una legge difficile da far rispettare
Come anticipato però, l’applicazione di questi vincoli è assai complicata, perché le Forze dell’Ordine anche se hanno accesso alle banche dati, difficilmente potrebbero andare a capire con assoluta precisione che l’uso del veicolo sia da più di 30 giorni ad esclusivo carico del soggetto fermato ad un posto di blocco.
Non si può certo avere la sicurezza che il veicolo in questione non sia utilizzato anche da altri familiari oltre che dal possessore momentaneo del veicolo. Infatti se l’uso del veicolo non è esclusivo, nessuna annotazione deve essere effettuata e la regola dei 30 giorni non è vincolante.