Una auto che si schianta contro un albero è un evento tristemente frequente sulle strade italiane da Nord a Sud. L’uscita fuori strada non è evento raro e se nel suo tragitto, il veicolo fuori controllo incontra un albero le conseguenze spesso sono drammaticamente serie.
In questi casi, quando una auto esce fuori strada la ricerca delle responsabilità dell’accaduto possono essere molto importanti per eventualmente dare luogo a richieste di risarcimento che anticipiamo, sono piuttosto difficili da portare avanti.
In effetti una auto contro un albero nel 99% dei casi viene considerato un incidente fortuito e nella piena responsabilità del conducente. Ma ci sono casi e casi, soprattutto perché esistono regole che molti nemmeno conoscono e che per esempio, riguardano la giusta distanza di un albero dal ciglio della strada, una regola per esempio, prevista sia dal Codice della Strada che dal Codice Civile.
E poi naturalmente ci sono tutte le regole di condotta da tenere mentre si circola, perché l’uscita fuori strada di un veicolo può derivare da cattive condizioni del manto stradale, da eventi atmosferici imprevedibili o da altri veicoli che incrociano il tragitto del veicolo che poi esce fuori strada. Infatti la responsabilità di un sinistro non sempre viene assegnata ad un automobilista a seguito di urto con un antro veicolo.
Alberi e prossimità al ciglio della strada, cosa dicono le regole?
Sono gli esperti in materia del sito “La Legge per tutti” ad approfondire un argomento che pochi considerano in caso di incidenti auto con i veicoli che si imbattono in un albero mentre escono fuori strada. Ripetiamo, trovare un albero davanti e andarci contro è una cosa pericolosissima, alla pari di un muro. Se a questo aggiungiamo che probabilmente una auto fuori controllo al posto di ridurre la velocità prima di impattare contro l’albero, la aumenta, ecco spiegato il perché spesso in questi sinistri i danni alle persone sono gravissimi.
Oltre al conducente del veicolo, che naturalmente deve rispettare tutte le regole e le norme sancirta dal Codice in materia di circolazione in auto, ci sono anche gli Enti proprietari o gestori delle strade che devono seguire precise regole di manutenzione, segnaletica e perfino di distanziamento di alberi, piante e siepi dal ciglio della strada.
Si, ci sono regole che prevedono una determinata distanza dal ciglio della strada per questi alberi ed in caso di anomalie o di alberi troppo vicini alla strada, anche l’Ente prima citato può essere chiamato a risarcire il danno.
In assenza dell’opportuna manutenzione di una strada, non è raro che l’Ente gestore del tratto stradale venga per esempio citato in giudizio. Ma lo stesso accade nel caso di distanziamento dell’albero dal ciglio della strada inferiore al minimo previsto dalla normativa vigente in base alla tipologia di strada che si va a percorrere.
Come dicevamo sono sia il Codice civile che il Codice della strada a regolamentare la giusta distanza che la vegetazione deve tenere dal ciglio della strada per non creare intralcio alla stessa circolazione e per non creare pericolo per chi percorre quelle strade. Le limitazioni in materia sono differenti a seconda che la strada sia all’interno di un centro urbano o in una strada al di fuori del centro abitato.
Nello specifico abbiamo:
- 3 metri di distanza dal confine stradale per gli alberi ad alto fusto nei centri abitati;
- 1,5 metri di distanza dal confine della strada per gli alberi a basso fusto nei centri abitati;
- Mezzo metro di distanza dal ciglio della strada nei centri abitati per siepi e piccoli arbusti;
- 6 metri di distanza dal confine stradale al di fuori dei centri abitati per gli alberi, sia ad alto che a basso fusto;
- 3 metri di distanza dal confine della strada al di fuori dei centri abitati per arbusti, piantagioni e siepi.
Quando la responsabilità può essere non addebitabile al conducente
Alta velocità, abbondantemente fuori limite o abbondantemente più alta dalle condizioni della strada al momento dell’impatto (pioggia, nevischio, ghiaccio e così via) sono alcune delle cause più frequenti di incidente ed anche per le auto che vanno a sbattere contro un albero.
In questi casi, difficilmente può essere ritenuto responsabile del danno un soggetto diverso dal conducente del veicolo che si è schiantato. Allo stesso modo se viene fuori che il conducente del veicolo contro un albero, era al telefono mentre si è verificato l’impatto o se emerge che lo stesso conducente era alla guida sotto l’effetto di alcool, droghe o qualsiasi altra sostanza che ne può alterare riflessi, concentrazione e capacità di guidare.
In una auto uscita fuori strada, eventuali terzi trasportati sono sempre risarciti dalla polizza Rc Auto del veicolo incidentato. Questi risarcimenti prescindono da qualsiasi motivazione relativa al sinistro e da qualsiasi comportamento illecito del guidatore.
Tornando all’Ente che è responsabile della strada e alle possibilità che sia addebitabile ad esso un eventuale risarcimento al danneggiato, dobbiamo parlare dell’istituto del “pericolo latente”.
Si parla propri di pericolo latente per alberi e siepi non curati o non messi alle dovute distanze di sicurezza, o non protetti da barriere e guardrail, ma anche per mancata manutenzione della strada con buche, fosse, dossi e sporcizia che possono portare un veicolo a sbandare.
Il Comune, se è lui il proprietario della strada oppure un Ente che la gestisce (per esempio l’Anas o la Provincia), ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della strada e delle zone immediatamente adiacenti come possono essere i marciapiedi, le piste ciclabili e le banchine. Proprio la banchina è la parte spesso pericolosa del tratto stradale.
Per banchina nel Codice della Strada si fa riferimento a quella zona che è compresa tra la fine della carreggiata e il limite ultimo della sede stradale. Si tratta di una parte di strada in genere non asfaltata, ma che deve essere accuratamente pulita e mantenuta da chi gestisce la strada. Una radice di un albero che arriva a uscire fuori dalla strada dove dovrebbero passare le auto, in caso di sinistro può essere considerato come mancata manutenzione del tratto stradale e mettere l’Ente gestore di fronte alle lecite richieste di risarcimento da chi è stato danneggiato dall’incuria.
Se un albero cade su una auto, a meno che la caduta non sia addebitabile ad un evento atmosferico fuori dalla norma ed assolutamente straordinario, è il proprietario della strada a dover risarcire il danneggiato.
Così come in una strada dove il transito è aperto anche a grossi ed alti veicoli, se un albero impatta contro uno di questi (autoarticolati con rimorchio altro o bus a due piani) è l’Ente gestore a pagare i danni dal momento che avrebbe dovuto provvedere ad abbassare la vegetazione.
Allo stesso modo, se un albero è sito a meno di 6 metri dal ciglio della strada al di fuori di un centro abitato, potrebbe essere l’Ente a dover risarcire il malcapitato. Non si può certo spostare l’albero, e probabilmente non si può spostare la strada, ma bisogna provvedere ove possibile a proteggere eventuali impatti con il grosso arbusto con i dispositivi di sicurezza canonici, tipo i prima citati guardrail.