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Auto comprata con legge 104 e rivendita, come fare?

Vendere una auto comprata con i benefici per gli invalidi è possibile.

Agevolazioni fiscali auto

Iva al 4% anziché al 22% e detrazione del 19% sul prezzo di acquisto sono i vantaggi che un soggetto che acquista un veicolo può avere se ha i benefici della legge 104. Ma una volta comprato un veicolo con questi benefici, cosa accade se si decide di venderlo e magari comperarne uno nuovo? Oggi affrontiamo proprio questo caso, approfondendo ciò che prevede la normativa vigente.

Utilizzare due volte i benefici della legge 104 di può?


Quando un disabile o chi per lui può farlo, compera una auto sfruttando i benefici della legge 104, recupera in primo luogo la differenza di Iva tra il 22% eventualmente dovuto e il 4% effettivamente versato. 

E poi può detrarre il 19% del costo di acquisto del veicolo dall’Irpef, inserendolo nella dichiarazione dei redditi. Tradotto in termini pratici, un risparmio cospicuo di diverse centinaia di euro, se non migliaia. Ma non è un beneficio che si può ottenere ogni volta che si acquista un veicolo, perché per evitare speculazioni e attività simili, ci sono precisi limiti da rispettare. 

Acquistare l’auto con i benefici della legge 104 non preclude la possibilità di rivenderlo anche dopo poco tempo dall’acquisto. Ma questo non vi dire poter utilizzare due volte in poco tempo i benefici della legge 104.

A prescindere dal fatto che chi ne ha beneficiato sia direttamente il disabile o un soggetto che ha il disabile a carico, come la normativa italiana prevede. Cosa dice l’Agenzia delle Entrate in materia
Dal momento che l’ente pubblico che entra in campo in materia agevolazioni è l’Agenzia delle Entrate, è proprio il nostro Fisco ad aver prodotto le norme da seguire ed i suggerimenti per non incorrere in errore quando ci si trova a dover vendere un veicolo acquistato precedentemente con la legge 104, e a pensare di comperarne un altro con gli stessi vantaggi. 

Secondo le Entrate, nulla ostacola chi ha acquistato un’auto con la legge 104, se vuole rivenderlo. Nessun divieto ne limite di tempo perché i vantaggi ottenuti non vanno restituiti. 

Ma allora, cos’è il limite dei 4 anni di cui tanto si parla?Il nodo non riguarda la vendita, che può essere effettuata anche prima dei 48 mesi di tempo dalla data di acquisto, ma riguarda il nuovo acquisto. 
Infatti se non sono trascorsi 4 anni dall’acquisto, e quindi se la vendita avviene prima di questo lasso di tempo, l’acquisto di una seconda auto non può essere effettuato sfruttando le stesse agevolazioni. 

Su questo la legge è piuttosto precisa perché i benefici fiscali in caso di acquisto di un veicolo possono essere sfruttati una sola volta ogni quadriennio. Ricapitolando, se un invalido o un soggetto che ha invalido a carico, vende l’auto acquistata con i benefici della legge 104, potrà acquistare un altra con i medesimi benefici solo se sono passati 4 anni. 

Veicolo rottamato e 104 sul nuovo

Una variazione sul tema però esiste e consente di sfruttare nuovamente la legge 104 nonostante non siano decorsi i fatidici 4 anni dal precedente acquisto agevolato. Un unicum questo, perché non esiste altra situazione in deroga al vincolo quadriennale. Parliamo della rottamazione del veicolo. 

Cancellare il veicolo dal Pra, o come si dice, radiarlo, permette a chi ha già sfruttato le agevolazioni, di riottenerle se si acquista un nuovo veicolo al posto di quello radiato. 

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