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Circolare con la RCA scaduta, sanzioni e salvaguardia

La polizza RCA è obbligatoria per circolare in auto in territorio italiano, e i trasgressori sono puniti pesantemente.

polizza RCA

C’è un obbligo sancito per legge in materia di circolazione stradale in auto. Si tratta della polizza assicurativa RCA (Responsabilità Civile Auto).

L’assicurazione RCA è necessaria per circolare perché copre eventuali danni che un automobilista procura ai cosiddetti soggetti terzi, cioè quelli esterni al rapporto tra la compagnia si assicurazione e il contraente.

Dietro il pagamento del premio assicurativo infatti, la compagnia di assicurazione copre, entro il massimale (importo massimo di risarcimento dei danni da parte della compagnia di assicurazione), i danni che il contraente o chi usa la sua auto, provocano ad altri soggetti. Sia danni alle persone che danni alle cose naturalmente.

Per l’importanza che riveste la copertura sulla Responsabilità Civile Auto,  i trasgressori sono pesantemente sanzionati.

RCA, scadenza e copertura non coincidono

C’è chi lo chiama periodo di comporto, chi invece estensione della copertura, fatti sta che oltre la scadenza della polizza assicurativa le garanzie funzionano ancora.

Infatti le normative vigenti prevedono 15 giorni di copertura in più oltre la data di scadenza della polizza, che sia la scadenza semestrale piuttosto che quella annuale.

Un vero e proprio periodo di tolleranza questo. L’articolo n° 170 bis del Codice delle Assicurazioni prevede che “l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”.

In altri termini è la legge sulle assicurazioni ad imporre alla compagnia assicuratrice questa copertura assicurativa aggiuntiva anche se la polizza non è stata mai rinnovata.

Come si sa, la polizza RCA nel 90% dei casi è di durata annuale. Ciò che può variare è la facoltà di pagare a rate, ovvero ogni 6 mesi, ogni 3 mesi o ultimamente, anche ogni mese.

Solo se il contratto è annuale, a prescindere dalle modalità di pagamento prescelte ed a prescindere dalla rateizzazione per cui si opta, i 15 giorni di copertura hanno effetto.

Infatti il beneficio viene meno su polizze temporanee.

Nei 15 giorni del periodo di extra copertura della polizza, l’assicurato è  coperto a tutti gli effetti anche in caso di sinistro, e non è suscettibile di sanzioni per l’assicurazione scaduta.

Prima c’era la sanzione per mancata esposizione del contrassegno assicurativo, ma dal momento che adesso tutto è automatizzato e che le forze dell’ordine possono controllare in tempo reale eventuali veicoli scoperti dal punto di vista assicurativo, nei 15 giorni del periodo di comporto, nessuna sanzione è prevista.

Polizza scaduta e 15 giorni trascorsi, cosa accade?

Naturalmente, per quanto già detto, se passano i 15 giorni ea polizza non viene rinnovata, il veicolo non è più coperto da assicurazione, e se si utilizza il veicolo, si è considerato fuori legge.

Come dicevamo, il Codice della strada stabilisce che tutti i veicoli a motore per poter circolare devono essere coperti da una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Prima queste polizze si rinnovavano in automatico alla scadenza, per via del tacito rinnovo. Resta obbligatorio per le compagnie assicurative, ricordare al cliente la scadenza della polizza almeno 30 giorni prima (e 30 giorni prima era il termine per disdire il contratto fino al 2013, quando il tacito rinnovo fu abolito del tutto).

Adesso ogni scadenza del contratto occorre rinnovare la polizza o presso la stessa compagnia con cui si è instaurato il precedente contratto o con una nuova. I 15 giorni di tolleranza e di copertura aggiuntiva sono in vigore sempre, a prescindere dal fatto che si decida di continuare con la precedente compagnia di assicurazione o se si scelga una nuova.

Un discorso a parte va fatto sull’estero. Infatti durante i 15 giorni di extra copertura assicurativa, non è detto che tutti gli Stati esteri dove magari ci si reca, riconoscono questa agevolazione.

Circolare con un veicoli con la polizza scaduta e con i 15 giorni già trascorsi, è tendenzialmente pericoloso ed illegale.

Pericoloso perché se di fanno danni a terzi, si può essere suscettibili di richieste risarcitorie ingenti, in base ai danni procurati ai terzi, sia a persone che a cose. Infatti anche se il terzo viene risarcito dal Fondo Vittime della Strada, questo Fondo può, dopo aver pagato i danni al danneggiato, applicare la rivalsa sul responsabile dei danni che risultava privo di polizza assicurativa al momento del sinistro.

E poi è rischioso dal punto di vista amministrativo, perché esistono sanzioni piuttosto salate per chi è colto a trasgredire l’obbligo di circolare con copertura da Responsabilità Civile attiva.

Va sottolineato che quando si dice circolare, non si fa riferimento esclusivo ad un veicolo a motore in movimento. Finché una auto piuttosto che una moto o un furgone, sono in un suolo aperto al pubblico, anche se fermi, in sosta o in disuso, devono essere comunque assicurati.

Inoltre, se si viene fermati ad un posto di blocco, con una polizza scaduta e non rinnovata nonostante siano già trascorsi i canonici 15 giorni del cosiddetto periodi di comporto, si infrange il Codice della strada che nello specifico all’articolo n° 193 stabilisce che i trasgressori sono assoggettati ad una multa che va da un minimo di 866 euro, ad un massimo di 3.464 euro.

Inoltre alla sanzione pecuniaria già piuttosto elevata, anche considerando solo la minima, si affianca una sanzione accessoria, cioè una ulteriore punizione.

In questo caso di può andare incontro al fermo amministrativo del veicolo che non verrebbe sbloccato fino alla stipula di una nuova polizza RCA con validità di almeno 6 mesi.

Ed anche in questo caso circolare con un veicolo sottoposto a fermo mette a rischio di una ulteriore sanzione il trasgressore. L’auto fermata con le cosiddette ganasce fiscali fino al rinnovo della polizza o alla stipula di un nuovo contratto rischia la confisca se non si adempie a mettersi in regola con le coperture assicurative obbligatorie.

Peggio ancora va ai recidivi, cioè a quelli che vengono trovati scoperti da polizza assicurativa per più volte in un determinato periodo di tempo. Infatti la multa è pari al doppio della prima nel caso si ricada nella stessa violazione nel biennio successivo alla data della prima violazione. Inoltre in casi simili, oltre alla multa più elevata si può cadere nel nuovo fermo amministrativo di 45 giorni e addirittura nella sospensione della patente di guida da uno a due mesi.

Quelle fin qui elencate sono le sanzioni e le penalizzazioni a cui va incontro il trasgressore. Ci sono però delle agevolazioni per chi adempie in un lasso di tempo minimo alle prescrizioni imposte, ovvero per chi si mette in regola presto dopo essere stato sanzionato.

Infatti si paga una sanzione è ridotta del 25% se il l’interessato provvede al rinnovo della polizza RCA entro 30 giorni dalla scadenza. Stessa riduzione per chi invece, sempre nei 30 giorni decide di demolire il veicolo, cioè di cancellarlo dal PRA. Infatti occorre ricordare che la multa va lo stesso pagata anche se si decide di radiare il veicolo dal momento che la multa è emessa in un momento in cui il veicolo era regolarmente registrato al PRA ed era regolarmente intestato al legittimo proprietario.

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