in

IVA agevolata per l’auto per disabili anche dopo l’acquisto

Lo dice l’Agenzia delle entrate

IVA

Arriva un chiarimento importante sull’IVA agevolata per l’auto per disabili anche dopo l’acquisto: l’Agenzia delle entrate dice sì. In caso di acquisto di veicoli adattati a persone disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, l’applicazione dell’aliquota agevolata al 4% può essere fruita anche se la documentazione attestante l’invalidità non sia esibita quando c’è l’acquisto. Va bene anche mostrarla dopo.

Se la di disabilità c’era già al momento della compravendita, ma solo successivamente all’acquisto il contribuente ha ottenuto i documenti idonei alla fruizione dei benefici fiscali, il cittadino chiede l’emissione di una nota di variazione in diminuzione: e così il gioco è fatto.

La detrazione IRPEF del 19% su cosa deve essere calcolata? Sul costo sostenuto. Comprensivo di IVA, nel limite della spesa massima di 18.075,99 euro. E può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Tutto era nato perché un uomo aveva acquistato un’auto usata senza chiedere al venditore l’applicazione delle agevolazioni per il figlio minore portatore di handicap in situazione di gravità e fiscalmente a carico. Dopodiché, la domanda all’Agenzia delle entrate.

Modello 730/2021 e IVA agevolata cosa fare

Ma vediamo il da farsi modello 730/2021, se la nota di variazione venga emessa prima della sua trasmissione: è possibile indicare (quadro E, rigo E4) la detrazione spettante commisurata alla spesa con IVA agevolata al 4%. In caso contrario, sarà necessario provvedere alla presentazione del modello 730/2021 integrativo successivamente all’emissione della nota di variazione.

Attenzione alle soglie di potenza. C’è l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% sugli acquisti da parte dei disabili o familiari che li abbiano fiscalmente a carico, di autoveicoli, nuovi o usati, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido; fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido e di potenza; non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Lascia un commento