Tutto nasce dalla volontà del Governo Draghi di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, causa pandemia di Covid: ci sono conseguenze per i documenti riguardanti le auto. Come in passato, altre proroghe che riguardano l’esame di teoria della patente e il Foglio rosa (documento che consente di esercitarsi al volante).
Quiz prima dell’esame pratico della patente
Se hai presentato la domanda per il conseguimento del documento di guida nel 2020, allora puoi svolgere la prova di teoria entro il 31 dicembre 2021.
Invece, se l’hai presentata (o la presenterai) dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, puoi svolgere la prova entro un anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda.
Foglio rosa: esercitarsi alla guida
I Fogli rosa (autorizzazioni a esercitarsi alla guida) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati. Sino a quando? Sino al novantesimo giorno successivo alla fine dello stato di emergenza, cioè fino al 31 marzo 2022. Questa regola non vale se il Foglio rosa è già rinnovato.
C’è il termine di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su un nuovo Foglio rosa: non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. I candidati che ne hanno titolo, il cui Foglio rosa è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 (e prorogato al 31 marzo 2022), dall’1 aprile 2022 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria. Ovviamente sul nuovo documento.
Rammentiamo le regole base. Per chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida, c’è la verifica dei requisiti di età, fisici e psichici. Dopodiché, riceve una marca operativa. Da quel momento il candidato ha 6 mesi per superare l’esame di teoria e ha 2 possibilità per farlo. Se supera l’esame di teoria a quiz, ha l’autorizzazione a esercitarsi alla guida, il Foglio rosa.
Prendi la patente? Attento: ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Con un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.