La polizza obbligatoria per circolare con i veicoli, cioè la Polizza RC Auto copre anche i sinistri avvenuti su aree e strade private? Un quesito a cui forse nemmeno il Codice della Strada riesce a dare una risposta certa e definitiva. Ed è un quesito molto diffuso questo tra gli automobilisti.
Forse la soluzione normativa l’ha trovata la giurisprudenza, che come spesso capita in casi particolari, creando il precedente si sostituisce ai legislatori.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con una recente sentenza, ha condannato l’assicurazione a pagare un sinistro con decesso, avvenuto in un cortile condominiale. Una area privata di quelle che stando alle regole generali, non prevedono copertura da parte delle assicurazioni proprio in virtù del fatto che si tratta di una area non accessibile a tutti.
Polizza RCA e copertura: dove opera e come si distinguono le strade e le aree
La regola generale impone ad un veicolo che circola o che sosta in strade pubbliche o aperte al pubblico, debba essere assicurato contro la Responsabilità Civile. L’obbligo della Polizza RCA in pratica, prescinde dal fatto che il veicolo sia o meno in azione. Se si vuole fermare un veicolo e bloccare la sua assicurazione RCA, occorre custodirlo in una area privata, magari un box o un garage. Questo perché nemmeno il parcheggio del condomino, pure se riservato, può dare diritto di evitare di assicurare il veicolo.
Strade pubbliche, strade private e strade private aperte al pubblico. La distinzione tra le diverse tipologie di strade, che possono influire anche in materia di copertura assicurativa e risarcimento dei danni da sinistro, sono sempre di dubbia interpretazione. Ed anche in questi casi spesso è la giurisprudenza ad essere chiamata in causa.
Esistenza della segnaletica stradale, illuminazione, delimitazioni in muratura o con sbarre, sono questi gli elementi che distinguono una strada tra pubblica o privata. Ma non è solo questo, perché per esempio, un cancello può delimitare l’ingresso in una area dedicata al parcheggio di un negozio o di un centro commerciale. Anche in questo caso è strada privata, ma è aperta la pubblico, per lo meno nelle ore di apertura del negozio o del centro commerciale.
Anche il cortile condominiale è suscettibile di dubbie interpretazioni riguardo a questo quesito. In definitiva, non sempre vi sono prove certe capaci di dimostrare il carattere pubblico o privato di una strada.
La copertura assicurativa non opera su strade private? Per la Cassazione non è vero
Proprio la difficoltà a determinare se una area può essere considerata privata o meno, da un valore meno netto al fatto che la Polizza RC Auto non opererebbe in copertura, in una area privata.
Infatti la regola generale, o meglio, il pensiero comune è questo. Ma non sempre è così come anche la sentenza della Suprema Corte di Cassazione prima citata ha dimostrato. La polizza RCA copre anche sinistri avvenuti in una area privata.
La Suprema Corte di Cassazione infatti, non ha fatto altro che disporre l’operatività della copertura assicurativa per il danno subito da un terzo, anche se avvenuto in luoghi privati. La Cassazione è arrivata a questa pronuncia dopo aver recepito le direttive Europee in materia.
La sentenza della Cassazione e cosa hanno deciso gli ermellini
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, ha emanato una importante pronuncia che determina l’estensione della copertura della RC Auto anche in aree private. La sentenza degli ermellini della Suprema Corte di Cassazione è la n° 21983/21, pubblicata lo scorso 30 luglio 2021.
Nello specifico alla Cassazione era arrivato un ricorso contro una precedente sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva respinto un ricorso prodotto da una famiglia che aveva chiesto il risarcimento dei danni da un sinistro auto occorso nel cortile interno della propria abitazione. Un sinistro dall’esito tragico perché una persona è deceduta dopo essere stata investita da una auto proprio nel cortile dell’abitazione.
Aree privare e Polizza non copre, la motivazione della Corte d’Appello
Il ricorso era stato respinto adducendo come motivazione, il fatto che la polizza RCA del veicolo che ha causato il decesso dell’uomo, non aveva copertura in aree private come quella del cortile dove si è verificato il triste evento.
La Cassazione ha dato ragione ai ricorrenti richiamando alle direttive europee e all’articolo n° 2054 del Codice Civile.
In tema di assicurazione obbligatoria RC Auto, come si legge sul sito “Altalex”, la circolazione regolata dall’articolo n° 2054 del Codice Civile, “ include anche la fase di arresto del veicolo, in rapporto all’ingombro dello stesso sugli spazi deputati alla circolazione, sia in relazione alle operazioni propedeutiche alla partenza, fermata e circolazione. Il criterio rilevante per determinare l’ambito di applicazione della copertura assicurativa obbligatoria per la RCA, è l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla funzione abituale dello stesso”.
Alla base sella sentenza, il concetto di circolazione e quindi la Polizza RCA deve essere funzionante
In pratica ciò che stabiliscono gli ermellini della Cassazione è che “per l’assicurato non vige la copertura assicurativa solo nell’ipotesi di utilizzo del veicolo in contesti particolari o scollegati dal concetto di circolazione, come stabilito anche dal Codice delle assicurazioni private”.
Ed è proprio il concetto di circolazione che è alla base della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
Per i giudici, nel “concetto di circolazione, rientrano i movimenti effettuati in ogni spazio in cui il veicolo può essere utilizzato in modo adeguato alla sua funzione abituale”. In altri termini, mentre si parcheggia in una area privata, mentre si fa manovra, o anche mentre si scaricano oggetti dalla propria auto, anche se in area privata, la copertura assicurativa RCA si applica.