C’è un istituto molto importante che molti contribuenti o non sanno che esiste o che non sanno come funziona. Parliamo della prescrizione bollo auto, cioè di una specie di scadenza che il bollo ha e che superata, permette di non pagare più la tassa.
Mentre si ragiona su una ipotetica abrogazione del bollo auto, mentre circolano costanti notizie, tra vere, meno vere o addirittura fake, su condoni, cancellazioni e sconti sulla tassa di proprietà delle auto, ciò che è certa è la prescrizione.
Ma come funziona la prescrizione? Quando un bollo auto evaso, può essere definitivamente non pagato.
Ecco una nostra sintetica guida alla prescrizione del bollo auto.
Prescrizione del bollo auto, cos’è?
La prescrizione è un istituto che non riguarda solo il bollo auto. Nello specifico parliamo della prescrizione di un credito, ed è in istituto di cui trattano le norme del diritto italiano.
Per il diritto infatti, la prescrizione è quell’istituto che prevede l’estinzione di un diritto in seguito al mancato esercizio dello stesso da parte del titolare per un periodo di tempo definito per legge.
Per quanto riguarda il bollo auto, la prescrizione dello stesso è la cessazione del diritto a riscuotere dell’ente a cui esso è dovuto.
In pratica si tratta della scadenza definitiva di un bollo, perché una volta evaso se l’ente non lo richiede, il pagamento decade.
Prescrizione del bollo auto, tra tassa e cartella esattoriale
La prima cosa da sottolineare è che occorre distinguere tra bollo auto e successiva cartella esattoriale.
Infatti il bollo è una delle tasse che più di frequente finiscono nelle grinfie del concessionario alla riscossione. Una volta era Ritrimat, poi Equitalia e adesso Agenzia delle Entrate Riscossione. La sostanza non cambia, perché si tratta di quegli enti che in materia imposte, tributi e tasse, fanno la voce grossa contro i contribuenti morosi.
Ma questi enti operano su incarico di quegli altri enti a cui i balzelli sono dovuti.
Non si arriva subito alla cartella esattoriale o all’ingiunzione di pagamento. C’è tutta una prassi che l’ente a cui la tassa è dovuta, deve seguire quando un contribuente non paga.
Per il bollo, l’ente a cui la tassa è dovuta è la propria Regione di residenza.
E la prescrizione si incastona proprio nel periodo in cui l’ente deve adoperarsi per “ricordare” al contribuente che ha omesso il pagamento.
Avviso bonario e cartella esattoriale
Un bollo auto non pagato cade in prescrizione dopo 3 anni.in pratica, decorsi tre anni scade il termine di pagamento, cioè il contribuente non è dopo più tenuto al versamento della tassa di proprietà sull’auto.
La difficoltà che molti contribuenti incontrano in materia nasce proprio dalle regole di calcolo si questi tre anni.
Basta superare la scadenza prevista per il pagamento, cioè l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il bollo va in scadenza, per avviare il tutto. Infatti da quel giorno la Regione avvia le procedure per il recupero del credito.
Si parte con l’avviso bonario, Con il quale si informa il contribuente che dalle verifiche di sistema risulta non pagato il bollo relativo ad un veicolo.
Entro 30 giorni da questo avviso bonario, occorre provvedere a pagare. Decorsi questi 30 giorni, il debito rischia di essere iscritto a ruolo.
In questo caso l’interlocutore con cui risolvere il tutto diventa l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero, il concessionario alla riscossione.
Prescrizione del bollo auto, come si calcola?
Come detto, per ciò che riguarda il bollo auto il termine di prescrizione è di 3 anni.
Per capire come si calcola questo lasso di tempo, niente di meglio che un esempio.
Se il bollo auto andava pagato entro aprile 2021, il termine dei 3 anni parte dal primo gennaio prossimo, cioè dal 2022. Questo al netto di proroghe di scadenza, rinvii, condoni e sanatorie che in questi mesi di pandemia sono all’ordine del giorno.
Si parte quindi dal primo gennaio 2022 ed il termine ultimo dei tre anni è il 31 dicembre 2024.
Non si prende in considerazione l’anno della scadenza quindi, perché il via scatta dal primo gennaio dell’anno successivo.
Occhio alle comunicazioni, ai solleciti e agli avvisi bonari
Naturalmente per andare in porto la prescrizione, occorre che l’ente a cui il bollo è dovuto, si dimentichi completamente del suo credito. In pratica occorre un silenzio totale da parte dell’ente nei tre anni prima citati. Infatti il termine di prescrizione non è fisso ma si azzera e riparte ad ogni comunicazione da parte dell’ente creditore.
Qualora nel corso dei tre anni, la propria Regione manda a casa del contribuente moroso un avviso bonario, un promemoria o qualsiasi altra comunicazione con cui si chiede il pagamento, il termine di prescrizione si interrompe. E si riparte in pratica da zero, con i tre anni che vengono ricalcolati a partire dalla data dell’avviso.
Come si comporta la riscossione
A dire il vero difficilmente un ente si dimentica completamente del suo credito relativo ad un bollo auto. Quasi sempre la Regione si accorge del mancato versamento. E così l’ente provvede ad inviare al contribuente moroso, una lettera raccomandata contenete un avviso di accertamento. Con tale avviso si richiede formalmente il pagamento della tassa automobilistica, intimando un termine di 60 giorni per farlo o per produrre opposizione.
Se l’avviso di accertamento sopraggiunge entro i tre anni prima citati, la prescrizione viene interrotta. Ciò che conta in materia è la data di spedizione della raccomandata, e non la data di arrivo. Infatti contrariamente ai termini per presentare ricorso, che scattano dalla data di ricevimento della raccomandata, per la prescrizione ciò che conta è la data di spedizione.
Se questa è avvenuta entro i 3 anni della prescrizione originaria, anche se la ricezione della stessa da parte del contribuente è successiva, per l’ente l’operazione va considerata andata a buon fine.
Dopo numerose sentenze di diversi tribunali tra cui pure la Suprema Corte di Cassazione, è stato definito che è di tre anni anche la prescrizione del bollo una volta divenuto cartella. Per capire bene i termini di prescrizione e le modalità di azzeramento e ripartenza degli stessi, anche in questo caso un esempio è necessario.
Ritornando a quanto detto prima, per quel contribuente che aveva il bollo in scadenza ad aprile scorso, se nel corso del 2022 arriva una notifica di accertamento o al più, una cartella esattoriale del concessionario alla riscossione, il termine di prescrizione non sarà più il 31 dicembre 2024, ma si ripartirà dal giorni in cui l’ente o il concessionario hanno inviato la raccomandata relativa all’atto di accertamento o alla cartella esattoriale.