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Targa provvisoria o temporanea, limiti di durata e regole

Non sono poche le circostanze che possono portare un veicolo a circolare con targa provvisoria, ma entro determinati e prescritti limiti.

Targa provvisoria

Può capitare che un veicolo sia autorizzato a circolare con una targa non definitiva, cioè temporanea o come si dice, provvisoria. E non è un caso raro, perché sono diverse le circostanze che possono portare un veicolo ad essere munito di questa particolare targa. Bisogna sapere però, che la targatura provvisoria di una auto è assoggettata ad una determinata procedura e deve rientrare in un particolare dettame normativo.

La targatura provvisoria dei veicoli, quando si rende necessaria?

È il Dipartimento dei Trasporti Terrestri l’organismo competente in materia di targhe per auto, motoveicoli e perfino rimorchi. Ed è lo stesso Dipartimento quindi che rilascia in determinate circostanze la targa provvisoria. Naturalmente le regole relative a questa particolare tipologia di targa provengono dal Codice della Strada. I casi più comuni per i quali serve una targa provvisoria sono legati al fatto che serve rendere abili alla circolazione, veicoli privi del pagamento della tassa di circolazione e magari non registrati al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

In linea generale possiamo dire che la targa provvisoria va utilizzata nel momento in cui si esporta un veicolo per vendita, oppure lo si deve portare all’estero perché non può circolare in Italia. Questo per esempio è il caso dei veicoli a targa straniera non più a norma dopo i decreti Sicurezza di Salvini. Veicoli che se trovati con targa straniera ma appartenenti a soggetti che vivono da più di 60 giorni in Italia, vengono posti sotto sequestro. Un sequestro che può essere sbloccato o immatricolando di nuovo l’auto in Italia, o riportandola nel Paese di origine. Ed in questo caso con una targa prova della nostra Motorizzazione Civile.

La targa provvisoria però può servire anche per condurre un veicolo non ancora immatricolato ad una prova o un collaudo. Oppure per un veicolo appena modificato sempre da collaudare, o per partecipare con determinate tipologie di veicoli a mostre, fiere e manifestazioni.

Targa provvisoria, cosa dice il sito ufficiale dell’Automobile Club Italia

targa provvisoria

La richiesta della targa provvisoria è un adempimento che si deve espletare o direttamente alla Motorizzazione Civile e quindi al Dipartimento dei Trasporti Terrestri o presso una delegazione dell’ACI (Automobile Club Italia). Proprio l’Aci sul suo sito ufficiale definisce la targa prova come quella tipologia di targa che è necessaria per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano prive della loro targa definitiva. Oltre alla targa è necessario pure il foglio di via, altro documento utile a poter circolare nei casi prima descritti e rilasciato sempre dalla MTCT.

Per ottenere la targa occorre presentare tutta una serie di documenti e cioè:

  • Certificato di conformità;
  • Documento di riconoscimento del proprietario del veicolo;
  • Per esportazione, autorizzazione delle autorità competenti;
  • Copia del libretto di circolazione del veicolo;
  • Modulo di richiesta della targa provvisoria;
  • Copia dei versamenti da effettuare su conto corrente postale alla MTCT.

 

Costo, durata e sanzioni

La richiesta della targa provvisoria espone il richiedente al pagamento di alcuni diritti. Infatti occorre provvedere a versare due bollettini postali, il primo da 10,20 euro ed il secondo da 16 euro. In totale la spesa sarà di 26,20 euro.  Circolare con targatura temporanea non in regola, fasulla o ottenuta senza seguire la dovuta procedura espone i trasgressori a salate sanzioni.

Infatti si è assoggettati a multe che vanno da 26 a 102 euro, come previsto dall’articolo 99 del Codice della Strada. Questo vale sia in assenza di targa provvisoria o con targa non a norma, che per la mancanza del foglio di via o con foglio di via non idoneo. Confisca del veicolo e sanzione che va da 87 a 344 euro per i casi di recidiva.

Il Codice della Strada regola la materia targa provvisoria, ma anche la UE, per favorire la circolazione dei veicoli tra Stati e per consentire agli interessati di avere tempo per provvedere ad immatricolare definitivamente un veicolo nel Paese sede del trasferimento, ha adottato quello che a tutti gli effetti può essere definito regime di targatura temporanea di un veicolo.

Si, perché oltre che provvisoria, questa tipologia di targatura è anche temporanea, essendo possibile il suo utilizzo solo per un determinato lasso di tempo. Infatti la targa provvisoria nasce per essere utilizzata una sola volta, anche se in genere è rilasciata con validità di 60 giorni. In pratica è possibile che sul documento venga indicata la motivazione del rilascio, l’eventuale durata e la distanza teorica tra il luogo di residenza del richiedente al momento della presentazione della istanza, ed il luogo di arrivo a destinazione dello stesso. Luogo che appena raggiunto porta la targa a perdere validità.

Targa provvisoria, come è fatta?

Una volta accolta la richiesta e rilasciato il foglio di via, al richiedente viene consegnata anche una targa non in metallo ma su una specie di cartone. La targatura provvisoria è una sola ed è solo posteriore. Per le auto si utilizza il modulo M.C.848 mentre per le moto il Modulo M.C.849. La targa è composta da 5 numeri, dal logo della Repubblica Italiana, dalla dicitura M.C. prima citata e dal riferimento all’ufficio territorialmente competente del Dipartimento dei Trasporti che la ha emessa.

Va sottolineato che per poter circolare liberamente con questa tipologia di targa a scadenza, occorre che il veicolo sia comunque assicurato con la polizza Rc Auto obbligatoria. Infatti tutte le Compagnie Assicuratrici hanno prodotti assicurativi Rc idonei a queste esigenze, cioè di durata inferiore all’anno.

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