Nonostante i decreti Sicurezza, nonostante le limitazioni che furono imposte dall’allora titolare del Viminale, Matteo Salvini in materia di circolazione con auto a targa straniera, la presenza di questi veicoli è ancora tanta.
Molti i veicoli con targa estera, perché immatricolati fuori dai confini nazionali, che si incontrano ogni giorno su strade e autostrade. Turisti, lavoratori, gente di passaggio e così via. I motivi di questa assidua e frequente presenza per le nostre strade di auto immatricolate all’estero sono vari.
Ciò che il decreto n° 113, emanato il 4 ottobre 2018, imponeva, era il blocco alla circolazione di questi veicoli.Un blocco condizionato dalla residenza del proprietario. Se quest’ultimo era residente in Italia da più di 60 giorni, circolazione illecita. Una imposizione non priva di deroghe e scappatoie, che naturalmente hanno limitato di molto gli effetti del decreto e delle sue limitazioni.
Ma in quali casi si può ancora circolare con una auto con targa straniera, nonostante il decreto dell’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini?
Cosa stabilì il decreto 113 del 2018
Il decreto prima citato ha introdotto il divieto di circolazione con un veicolo (auto, furgone e così via) immatricolato all’estero, per soggetti che vivono e risiedono in territorio italiano da più di due mesi (60 giorni).
Una imposizione che prevede pesanti sanzioni per coloro che vengono colti in flagrante a non adempiere alla limitazione. Ma anche il mettersi in regola, seguendo le direttive del decreto, non è esente da spese elevate per il proprietario del veicolo.
Cosa fare se si possiede un veicolo a targa straniera in Italia? Le sanzioni previste
Partiamo dal fatto che se ad un posto di blocco si viene fermati con un veicolo a targa straniera, gli agenti potrebbero immediatamente andare a controllare chi è il conducente, chi è il proprietario e soprattutto da quanto quest’ultimo risiede in Italia. Una serie di accertamenti sicuramente facilitati dalle banche dati.Infatti oggi queste banche dati sono a disposizione degli organi di controllo. Controlli nettamente facilitati quindi, perché le banche dati agevolano gli agenti in queste come in altre indagini.
Se il proprietario del veicolo risiede in Italia da oltre 60 giorni, sanzione certa. Occorre in effetti fare i conti con una multa piuttosto salata, perché si va dalla minima, fissata a 711 euro alla massima fissata a 2.842 euro. Ma alla sanzione si aggiunge anche il blocco immediato del veicolo, che deve essere riposto in una area non di accesso pubblico. Veicolo quindi fermato fino alla risoluzione della problematica. Il libretto di circolazione infatti viene trasmesso immediatamente dagli agenti, alla Motorizzazione.
Cosa fare dopo il blocco del veicolo con targa estera
Una volta che si viene trovati in questa condizione di circolazione “illecita”, targa del veicolo e libretto vengono ritirati al proprietario. I documenti poi, vengono inoltrati alle autorità del Paese dove il veicolo è stato immatricolato.
Infatti dopo il blocco del veicolo sono due sole le vie da percorrere. La prima è il richiedere al Dipartimento dei Trasporti Terrestri una targa provvisoria ed un foglio di via. Documenti da utilizzare entrambi, per riportare il veicolo nel Paese di provenienza. Operazione questa da effettuare in 180 giorni, per evitare rischi di confisca definitiva del veicolo.
In alternativa, occorre provvedere a immatricolare di nuovo il veicolo, stavolta in Italia. Occorre infatti dotarlo del libretto di circolazione nostrano e della relativa targa. Naturalmente con i prezzi italiani e rendendo il veicolo assoggettato a bollo auto e imposte italiane. Qualsiasi sia la via scelta tra le due sopracitate, la multa comminata dagli agenti accertatori va pagata comunque.
Le deroghe allo stop dei veicoli a targa estera
Come dicevamo al blocco imposto dal decreto si può ovviare in alcune circostanza. Infatti nonostante la residenza in Italia da più di 60 giorni, nei seguenti casi si può circolare anche con targa estera:
- Veicolo non di proprietà ma ottenuto in leasing da parte di una società con sede in uno degli Stati aderenti all’area UE;
- Veicolo non di proprietà ma preso con contratto di locazione senza conducente sempre da parte di società con sede in uno dei Paesi Membri della UE;
- Soggetti residenti a Campione d’Italia;
- Veicolo utilizzato in comodato e appartenente ad una società anche estera di area UE, con cui il conducente che la utilizza, ha un rapporto di lavoro in essere;
- Lavoratori delle PA in servizio all’estero, sia lavoratori civili che militari;
- Lavoratori frontalieri;
- Personale militare o civile in servizio all’estero e di stanza in basi militari o in sedi di Organismi internazionali.
Documenti da portare dietro per poter ovviare alle limitazioni alla circolazione con targa straniera
Tutti i soggetti prima citati, a bordo delle auto con targa estera, per essere in regola con la circolazione, devono portare un documento aggiuntivo. Oltre ai soliti documenti (patente, libretto di circolazione, assicurazione, certificato di proprietà), occorre anche un documento che provi una delle condizioni utili ad ovviare all’imposizione.
Che si tratti di un contratto di leasing piuttosto che di uno di locazione senza conducente, che si tratti di comodato o di istituti simili, serve un documento aggiuntivo. Si tratta di un documento firmato ed autenticato, che viene definito di “data certa”.
Il documento con data certa, cos’è e come si fa ad ottenerlo
Un documento autenticato dalle autorità competenti, che metta in evidenza il titolo della disponibilità del veicolo da parte del conducente., gli organi accertatori devono avere la certezza delle informazioni nel momento che un soggetto viene fermato ad un posto di blocco. Per i lavoratori che hanno auto aziendali estere in comodato, sono due i documenti necessario. Oltre alla copia autentica del contratto con cui hanno preso in carico il veicolo, è necessario avere copia del contratto di lavoro.
Ciò che occorre è la vidimazione della data del documento, per questo viene definito di data certa. Le vie per munirsi di questa documentazione con valenza certificativa sono molteplici. In primo luogo, un atto notarile, con le tariffe che cambiano in base al Notaio prescelto. Alternativa al Notaio, la registrazione tramite Fisco (Agenzia delle Entrate), che prevede un costo di circa 200 euro (Imposta di Registro).
Tra le alternative più economiche, per esempio, l’invio tramite raccomandata del documento. Una raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta. é il metodo di spedizione utile a dare maggiore valenza alla raccomandata. Con il plico senza busta infatti, la data della raccomandata finisce sul documento e da prova certa della data di spedizione. Anche la Posta elettronica certificata è un valido strumento per munirsi del documento di data certa. Infine, si può utilizzare una notifica di un Ufficiale Giudiziario o uno strumento alternativo alla firma digitale.
Targhe straniere, cosa si rischia senza documento di data certa?
Anche l’assenza del documento di data certa può esporre il conducente di una auto con targa straniera, a sanzioni e multe. Tutto ciò nonostante la possibilità di circolare con questi veicoli sia lecita. Allo stesso modo con cui si è sanzionati per assenza della patente o del libretto di circolazione, anche il documento di data certa costringe il trasgressore a esibire nei giorni successivi alla constatazione, il documento agli organi che ne hanno accertato la precedente mancanza.
In questi casi la sanzione prevista resta elevata, compresa nella forbice tra 250,00 e 998,00 euro. Senza documento di data certa si va incontro anche alla temporanea confisca del veicolo, che viene restituito dopo aver presentato il documento. In assenza di presentazione del documento agli organi accertatori entro 30 giorni, nuova sanzione compresa tra 727 e 3.629 euro.