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RC Auto scaduta: rischi, pericoli e periodo di tolleranza

Cosa si rischia a circolare con la polizza scaduta, quanto dura il cosiddetto periodo di comporto e cosa può accadere ai “distratti”.

assicurazione Rc Auto

Non bisogna per forza di cose essere cattivi pagatori o delinquenti per circolare con una polizza Rc Auto scaduta. Basta una distrazione, una dimenticanza e il danno è fatto. Si, perché parlare di danno non è esercizio azzardato.

Sono tantissimi i pericoli a circolare con la propria vettura, senza avere la copertura Rc Auto. Va ricordato infatti che parliamo della polizza obbligatoria per legge, quella che tutela i terzi dagli eventuali danni causati da un automobilista con la propria auto e per propria colpa.

Alla scadenza della polizza questa va rinnovata, anche se la normativa prevede alcuni giorni di copertura extra. Vediamo in sintesi cosa prevede la materia e quali sono i rischi ed i pericoli per chi non adempie all’obbligo di rinnovare la polizza.

Polizza Rc Auto scaduta, occhio ai rischi che si corrono

Circolare con la polizza Rc Auto scaduta, quindi non coperti, equivale a circolare con un veicolo mai assicurato. Si tratta di un illecito, suscettibile di sanzioni amministrative e pecuniarie. Ma è anche una situazione altamente pericolosa, soprattutto se accade l’inevitabile, cioè se si è coinvolti in un sinistro.

Parliamo di una polizza scaduta da più giorni, cioè per un periodo tale che non c’è più quell’autentica salvaguardia che è il periodo di copertura extra che le compagnie di assicurazione garantiscono dopo la scadenza della polizza.

Lo chiamano periodo di comporto, della durata di 15 giorni. In pratica, anche non rinnovando la polizza alla sua scadenza, si è ancora coperti dalla Rc Auto. Ma per il periodo massimo previsto, oltre il quale la polizza, già scaduta, cessa di sortire gli effetti della copertura assicurativa correlata.

La compagnia deve avvisare almeno 30 giorni prima che la polizza Rc Auto scade

Per legge, ogni veicolo a motore deve essere coperto da una polizza assicurativa. SI tratta della polizza  di responsabilità civile verso terzi, perché in caso di sinistro con colpa di un automobilista, è la sua assicurazione che paga i danni a persone e cose. Anche nei 15 giorni successivi alla scadenza, cioè dalle ore 00:01 successive alla scadenza, la copertura è perfettamente valida.

Il periodo di copertura vale sia alla scadenza annuale del contratto, che alle scadenze intermedie. Questo nonostante ormai non esiste più il tacito rinnovo della polizza. Resta il fatto che la propria compagnia, con i metodi ed i canali prescelti, di norma, trenta giorni prima dalla scadenza, invia una comunicazione al proprio cliente, che cita la prossima scadenza della polizza.

Polizza e scadenza annuale, si può cambiare senza disdetta

La cancellazione del tacito rinnovo è stata introdotta per questioni di libero mercato e concorrenza tra compagnie. L’assicurato infatti prima del 2013 era costretto a disdire la polizza con una compagnia di assicurazione almeno 30 giorni prima. In assenza di questa disdetta nei termini previsti, scattava il tacito rinnovo.  In pratica, scattava l’obbligo a restare con la vecchia compagnia di assicurazione  e non era possibile cambiarla.

Infatti solo con la disdetta poteva essere recuperato l’attestato di rischio della vecchia compagnia di assicurazioni che era il documento necessario per andare a sottoscrivere un nuovo contratto con un’altra compagnia.

Adesso l’attestato di rischio di norma viene mandato al contraente con la comunicazione di imminente scadenza del contratto.  Con la stessa comunicazione che le compagnie inviano al contraente 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

Alla scadenza intermedia, che altro non è che una possibilità di dilazionare il premio annuale della polizza, che sia semestrale, trimestrale o diversa, non si può cambiare compagnia. Solo per polizze temporanee, di norma di durata inferiore all’anno, alla scadenza si può cambiare liberamente compagnia.

Periodo di tolleranza di 15 giorni senza rinnovare la Rc Auto, nessun rischio

Il periodo di tolleranza prima citato è di 15 giorni, oltre i quali si è scoperti da assicurazione. Infatti è il Codice delle Assicurazioni ad imporre questa copertura extra ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza della annualità di assicurazione. Il fatto che si parli di annualità è eloquente nel dimostrare che per polizze temporanee, mensili, bimestrali o anche semestrali, questa copertura extra non c’è e gli effetti della polizza terminano alla scadenza dei 2, 3 o 6 mesi di copertura.

In altri termini, il periodo di tolleranza vale solo per le polizze annuali, anche se strutturate con scadenza intermedie, e non per le polizza temporanee. Durante i 15 giorni di copertura extra non ci sono rischi in caso di sinistro, con la compagnia assicurativa che copre eventuali danni e non si rischiano sanzioni da parte delle Forze dell’Ordine.

Non sempre il periodo di tolleranza è valido all’estero, meglio controllare

Questo dal momento che non è più obbligatorio portare sul parabrezza il contrassegno di assicurazione. Infatti non era raro prima della riforma della Rc Auto, che le Forze dell’Ordine nonostante la copertura extra garantita dalle assicurazioni, punissero gli “smemorati”, con la sanzione per mancata esposizione del contrassegno, essendo il precedente scaduto.

Va sottolineato che questa regola della extra copertura del periodo di tolleranza, vale solo se si circola su territorio italiano. Infatti non è detto che i Paesi Esteri dove magari si va con la propria auto, diano per buona questa copertura aggiuntiva a polizza scaduta.

Polizza scaduta e periodo di tolleranza finito, i rischi ed i pericoli in caso di sinistro

Ricordando che l’auto deve essere assicurata anche se non la si utilizza, nel senso che, fino a quando è presente in strade e luoghi aperti al pubblico, la Rc Auto è necessaria, non sono irrisori i rischi che si corrono dopo i 15 giorni di salvaguardia.

Partiamo da eventuali sinistri e incidenti. Senza il rinnovo della polizza e dopo i 15 giorni di copertura extra, la compagnia non copre eventuali danni causati dal trasgressore privo di assicurazione. I terzi, cioè i danneggiati, verranno così risarciti non da una assicurazione, bensì dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Questo fondo però, adirà le vie legali citando in giudizio il responsabile del sinistro e non assicurato, per una specie di rivalsa. In altri termini, chi circola privo di assicurazione valida, rischia di dover risarcire il Fondo per i soldi che lo stesso Fondo ha pagato ai danneggiati dal sinistro.

Se invece il soggetto privo di assicurazione è il danneggiato, nessun rischio. Infatti sarà la compagnia del responsabile del sinistro a pagare i danni, a prescindere che il danneggiato sia o meno assicurato.

Multe e sanzioni per chi circola privo di copertura assicurativa

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Inoltre, ci sono seri rischi anche per quanto concerne eventuali controlli delle Forze dell’Ordine. Infatti circolare senza copertura assicurativa è una situazione punita dal Codice della Strada. È l’articolo n° 193 del Codice che regola la circolazione stradale a stabilire che il soggetto che circola privo di copertura Rc Auto è assoggettabile a sanzione pecuniaria che va da 866 a 3.464 euro.

Inoltre, se il veicolo con cui si circola risulta privo di assicurazione, lo stesso veicolo verrà fermato a livello amministrativo. Un fermo che dura fino al rinnovo effettivo della polizza. Va sottolineato che dal fermo si passa alla confisca se non si provvede a rinnovare la polizza o se non si rinnova la polizza con un contratto di almeno 6 mesi.

La materia è considerata dal Codice della Strada ad alto rischio. Per questo i recidivi, cioè coloro che ricadono nella stessa infrazione anche solo per la seconda volta, nel giro di due anni, possono essere sanzionati con una multa che va da 1.732 a 6.928. Inoltre si passa a 45 giorni di fermo amministrativo e alla sospensione della patente di guida da uno a due mesi.

A vantaggio dei trasgressori, la riduzione di 1/4 della sanzione se si provvede immediatamente a rinnovare la polizza (entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di tolleranza).

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