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Guida pratica alla contestazione della multa per divieto di sosta

Le multe per divieto di sosta possono essere contestate, ecco come fare e perché alcune volte conviene impugnarle

Quando un vigile urbano, un ausiliario della sosta o qualsiasi altro rappresentante delle istituzioni ci commina una multa per divieto di sosta, il più delle volte conviene pagare. Il divieto di sosta è una delle violazioni più frequenti statistiche alla mano, in Italia.

Sarà il malcostume di molti automobilisti, oppure la situazione drammatica a livello di parcheggi di molte delle nostre città, sia grandi che piccole.  Fatto sta che essere multati perché l’auto è stata lasciata dove non poteva, perché la sosta non era consentita, è un evento non certo raro.

Pagare in caso di evidente errore da parte di chi ha violato il Codice della Strada è la soluzione inevitabile. Ma in alcuni casi è possibile opporsi a queste multe. In questa guida spiegheremo come fare a presentare ricorso e quando il ricorso potrebbe essere la soluzione giusta.

 

Multa da contestare, i termini, le possibilità e cosa conoscere in materia

Non ci sono grandi differenze nel ricorso per una multa per divieto di sosta rispetto ad un ricorso per qualsiasi altra violazione del Codice della Strada. In ogni caso il multato, ovvero l’automobilista che avrebbe trasgredito la legge (usare l’ipotetico è opportuno visto che si parla di ricorsi) può optare per una specie di fai da te oppure può rivolgersi a due autorità distinte e separate. Ed in alcuni casi tutte e tre queste vie possono essere utilizzate tutte per lo stesso motivo. Le vie quindi sono:

  • Autotutela;
  • Ricorso al Prefetto;
  • Ricorso al Giudice di Pace.

Ricorso in autotutela per una multa per divieto di sosta

La prima via prevista è quella del ricorso in autotutela. Come si evince chiaramente dal nome, è il ricorso che ogni automobilista multato può utilizzare da solo, senza l’ausilio di un legale piuttosto che di un altro soggetto riconosciuto.

Il ricorso in autotutela può essere presentato dal diretto interessato, ovvero dall’automobilista multato, direttamente all’organo che ha comminato la sanzione. Può essere quindi il Comando della Polizia Locale se la multa è stata inflitta da un Vigile Urbano per esempio. Oppure alla Caserma dei Carabinieri se sono stati quelli dell’Arma a sanzionare la violazione.

Prefetto o Giudice di Pace, i termini cambiano

Si può presentare ricorso al Prefetto competente territorialmente. In questo caso occorre adoperarsi entro 30 giorni dalla data in cui si è stati multati. In genere il ricorso al Prefetto è il primo che viene presentato rispetto a quello al Giudice di Pace.

Si tratta di un ricorso che nove volte su dieci viene respinto. Dopotutto il Prefetto è l’organo superiore alle Forze dell’Ordine o ai sindaci dei Comuni. Per questo dopo il ricorso al Prefetto non è raro trovare automobilisti che continuano l’azione rivolgendosi al Giudice di Pace.

Il ricorso al Prefetto va fatto anche senza l’ausilio di un legale.SI può fare tutto da soli. Quello al Giudice di Pace invece va fatto facendosi assistere da un legale di fiducia. Al Giudice di Pace ci si può rivolgere entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale o dalla data di rigetto del ricorso al Prefetto.

Fare ricorso solo se si è sicuri delle proprie ragioni

multe

Il ricorso  contro una multa per divieto di sosta, visto il genere di violazione di cui si tratta, va fatto solo se le motivazioni sono giuste. Innanzi tutto perché una volta perso il ricorso, la cifra da pagare per la multa sale esponenzialmente. Infatti si perdono i benefici concessi dal pagamento in misura ridotta entro 5 giorni dalla data di notifica della violazione.

L’opposizione quindi parte da motivazioni che devono essere fondate. La prima cosa da verificare è se il verbale è stato fatto in maniera completa e senza errori che possono essere veri e propri vizi che fanno perdere validità al verbale stesso.

Un verbale può essere viziato da errori che riguardano:

  • le generalità del conducente;
  • la data dell’infrazione;
  • il luogo della violazione;
  • il tipo di auto o veicolo in genere;
  • i dati identificati del veicolo;
  • il riferimento normativo alla violazione sollevata;
  • il riferimento all’autorità a cui rivolgersi per impugnare il verbale e i termini previsti.

Oltre che sul verbale, alcuni appunti su una multa possono riguardare pure la segnaletica che indica il divieto di sosta. Il cartello o le strisce per terra devono essere ben visibili.

Va ricordato anche che un verbale per divieto di sosta, se non riguarda i parcheggi a pagamento, non può essere prodotto da un ausiliario del traffico.

Prima di contestare una multa però è bene sapere che spesso questi ausiliari del traffico comminano solo delle pre-multe, propedeutiche a quelle che poi verranno mandate a casa del trasgressore per il tramite della Polizia Locale.

Verbale per divieto di sosta notificato in ritardo: è impugnabile?

Naturalmente tra i vizi formali di un verbale, anche di quello per divieto di sosta, fondamentale è la prassi che la notifica deve seguire. Il verbale deve essere notificato entro 90 giorni al trasgressore. Infatti la multa messa sul parabrezza, non vale come notifica.

Ed essendo una multa differita, cioè comminata a guidatore assente nella stragrande maggioranza dei casi, è la notifica a domicilio quella che conta. Se arriva dopo 3 mesi dalla data di infrazione del Codice della Strada è evidente che l’atto sia nullo.

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