Non c’è bene in possesso di un contribuente che non può essere attaccato dal punto di vista del pignoramento. Anche i veicoli di un debitore possono finire nelle grinfie dell’esecuzione forzata. E si può arrivare anche al pignoramento auto.
L’esecuzione forzata dell’auto però, rispetto a tutti gli altri beni segue regole diverse.
Lo ha stabilito un vecchio decreto legge del 2014 che ha differenziato la materia del pignoramento auto rispetto al pignoramento immobiliare.
Esecuzione forzata veicoli, cosa prevede la normativa vigente
L’esecuzione forzata dell’auto non viene effettuato secondo le regole del pignoramento ordinario, sia mobiliare che immobiliare.
Trascrizione dell’atto di pignoramento nei pubblici registri automobilistici (Pra), questo lo strumento di cui è dotata la legge in materia di pignoramento di auto, rimorchi e motoveicoli.
Un pignoramento che riguarda i beni mobili che per evidenti ragioni non sempre sono rinvenibili presso il domicilio del contribuente.
L’intervento normativo si è reso necessario proprio per la particolarità dei beni oggetto dell’attacco dell’esecuzione forzata. Essendo beni mobili, oggetto di spostamento, andava per forza di cose cancellata la regola che voleva il pignoramento possibile solo se l’ufficiale giudiziario trovava al domicilio del contribuente, questo genere di beni.
Pignoramento auto e veicoli, come funziona
Quindi, anche se i beni non vengono trovati dall’ufficiale giudiziario, la procedura di esecuzione forzata è ammissibile.
Lo ha sancito il Codice di Procedura Civile con il suo articolo n° 512-bis.
L’esecuzione forzata di un veicolo, quindi il suo pignoramento, si materializza prima con la notifica del pignoramento e poi con la pubblicazione nei pubblici registri.
Va ricordato che l’atto finale del pignoramento è la tentata vendita all’asta del veicolo.
Come si arriva al pignoramento auto
Un pignoramento per fasi quindi. Si parte col creditore che interroga il Pubblico Registro Automobilistico (richiedendo la visura). Si tratta dell’operazione propedeutica al vero e proprio pignoramento. Infatti così facendo il creditore viene a conoscenza di eventuali veicoli di cui è proprietario il debitore.
Il Pra infatti è il registro ufficiale sul quale vengono registrati tutti i veicoli intestati ad un soggetto.
E se esistono si passa alla procedura che è tutta telematica. E si arriva alla vendita all’asta del veicolo per permettere al creditore di recuperare i crediti vantati sul debitore.
In caso di veicolo cointestato, 50% del ricavato dalla vendita finisce al cointestatario del veicolo. Quindi, la cointestazione del veicolo non salva un contribuente dal rischiare il pignoramento del proprio veicolo. Perfino il cointestatario non potrà nulla al riguardo.
Le due vie del pignoramento auto
Ricapitolando, ci sono sostanzialmente due vie con cui un contribuente può subire il pignoramento dell’auto. Quella fisica, cioè dell’ufficiale giudiziario che si reca al domicilio del contribuente e pone sotto sequestro i beni dello stesso. Beni che restano a casa del contribuente fino alla data della vendita all’asta. Beni che comunque il contribuente non potrà utilizzare.
La seconda via, che potremmo definire di salvaguardia, è quella telematica. A casa del contribuente arriva la notifica dell’atto di pignoramento in cui si intima allo stesso la consegna dell’auto alle autorità competenti in materia (IVG, cioè Istituto Vendite Giudiziarie). Una notifica che viene inviata non appena, interrogato il Pra, esce fuori l’elenco dei veicoli di cui è in possesso il debitore.
A differenza del fermo amministrativo, il pignoramento porta alla fine alla perdita materiale dell’auto da parte del contribuente. E poi, il fermo amministrativo è provvedimento che può essere adottato solo da Agenzia delle Entrate Riscossione o dagli altri concessionari alla riscossione autorizzati.
Vale la regola dei beni strumentali, ma come funziona?
Esiste però un limite di pignoramento che riguarda anche l’auto. Parliamo del limite per i beni strumentali all’esercizio dell’attività. Se l’auto è un bene fondamentale per l’attività lavorativa del contribuente, questa rientra tra i beni pignorabili nel limite massimo di un quinto. Naturalmente questa eccezione riguarda debitori sotto forma di impresa o di ditta individuale. In assenza di altri beni pignorabili l’ufficiale giudiziario non potrà che porre sotto sequestro il veicolo del debitore, anche se strumentale. Ma il ricavato della vendita del veicolo deve essere suddiviso.
Infatti 1/5 va al creditore che ha avviato la procedura di pignoramento (o i vari creditori se più di uno), ed i 4/5 vanno al debitore. Questa situazione e queste regole rendono di fatto assai difficile che si proceda al pignoramento di un bene strumentale ad un imprenditore, compresa naturalmente l’auto. Si tende sempre a trovare altri beni da attaccare proprio in funzione di questo limite che rende poco utile ai fini del debito, la vendita dell’auto.