Essere coinvolti in un sinistro stradale non è una cosa piacevole. Da un incidente auto si può uscire con danni alle cose (la propria auto), danni fisici e anche danni morali. E sono proprio questi ultimi l’oggetto del nostro approfondimento quotidiano.
Un incidente in auto può lasciare dei segni indelebili, tanto fisici come detto, che morali e psicologici. Ma se per i danni fisici come per quelli materiali, è assai facile verificarli e anche quantificarli in materia di risarcimento, non è lo stesso per i danni morali. Dimostrare quello che il sito “laleggepertutti” chiama sofferenza psicologica o patema d’animo sopraggiunto dopo il coinvolgimento di un soggetto in un incidente stradale, è tutt’altro che semplice.
Ma non è impossibile, anche perché oggetto del risarcimento dei danni possono essere anche questi strascichi che non centrano nulla coi danni materiali e fisici.
In questa guida spieghiamo come fare per ottenere eventualmente anche questo genere di risarcimento del danno che la legge prevede.
Le conseguenze invisibili di un sinistro stradale
Ricapitolando, dopo un sinistro stradale le conseguenze possono essere molteplici, e a dire il vero tutte spiacevoli. Oltre ai danni visibili, con tutte le conseguenze che ne derivano, ci sono quelli invisibili. Non è raro trovare persone che dopo un incidente in auto hanno manifestato sintomi richiamabili alla depressione, agli stati d’ansia e così via dicendo. Danni che spesso non riguardano solo il diretto interessato da un sinistro, ma anche le persone a lui care e vicine, i familiari.
Tutti effetti collaterali e collegati al sinistro stradale e sono tutti danni che rientrano nel perimetro del danno morale, assolutamente risarcibile a livello assicurativo.
Danno morale, come darne prova per il risarcimento dopo un incidente stradale
Proprio per la particolarità di questi danni, che come già detto sono invisibili, diventa necessario capire come dimostrarli e come farli notare ai soggetti a cui si chiederà il relativo risarcimento del danno. Nonostante sia evidente la difficoltà nell’andare a dimostrare un tipo di danno che è quello interiore di una persona, la normativa vigente non esula l’interessato dall’onere di andare a dimostrarlo.
L’onere della prova, è un principio basilare del nostro ordinamento, previsto come è dall’articolo n° 2697 del Codice Civile. Questo articolo non si applica solo al nostro caso specifico dei danni materiali, fisici e morali da sinistro in auto. Infatti vale per qualsiasi diritto che un cittadino cerca di ottenere tramite un giudizio di un organismo come un Tribunale.
L’onere della prova è sempre in capo a chi chiede qualcosa. Ed in materia di richiesta di risarcimento è evidente che la compagnia di assicurazione a cui si richiede il risarcimento dei danni, qualunque essi siano, provvederà alla liquidazione solo di fronte alla prova ineludibile del danno subito.
La prova del danno morale da incidente auto
Dal punto di vista della legge e da come viene applicata dagli organi competenti, c’è un alleggerimento dell’onere probatorio. Si tratta dell’onere della prova che viene chiesta al diretto interessato, ovvero a chi chiede il risarcimento da danni morali. Non essendo per nulla facile dimostrare di aver subito questo genere di danni, gli ermellini alleggeriscono l’onere della prova in capo ai ricorrenti.
Innanzi tutto dando quasi per scontato il danno morale per il coinvolto in un sinistro che subisce danni fisici permanenti come possono essere amputazioni, perdite di utilizzo degli arti, fratture gravi e così via. Ma allo stesso modo si comportano per le richieste risarcitorie relative ai familiari di un soggetto che a seguito del sinistro stradale ha perso la vita o è rimasto invalido perenne.
Resta l’obbligo di dare prova che effettivamente questo genere di sofferenza è stata cagionata dal sinistro occorso
Chiara, specifica e rigorosa, così deve essere la prova del danno morale subito dopo un sinistro auto. Il danno morale, proprio perché riguarda tutte le forme di sofferenza interiore non sono facilmente quantificabili. Esistono alcune tabelle che servono ai ricorrenti per capire cosa devono chiedere di risarcimento ed alle assicurazioni per quantificare il danno da risarcire. Sono le tabelle del cosiddetto danno biologico, che comprende tra gli altri anche il danno da decesso di una persona, o quello da invalidità permanente o temporanea e così via.
Danno biologico però diverso da quello morale. Mentre per il danno biologico le tabelle e le eventuali perizie sia mediche che legali possono produrre una stima precisa del danno, in quello morale è il giudice a stabilirne il valore.
I principi, sono l’età della vittima, l’importanza che la vittima ha in un nucleo familiare, la gravità dell’eventuale invalidità e così via dicendo. La quantificazione del danno quindi è soggettiva per quanto riguarda il giudice, e non può seguire una scala fissa ma deve essere rapportata caso per caso.
Danno morale e presunzione
In genere i giudici accettano anche le presunzioni e le testimonianze quando c’è da provare un danno invisibile e astratto come può essere quello morale. Non potendolo quantificare al 100%, ecco quindi che si arriva a una presunzione di danno.
A prova mostrata ed accettazione da parte di chi deve giudicare, il danno morale riceve una liquidazione separata da tutti gli altri danni, sia materiali che fisici e perfino dal danno biologico. Il danno biologico comunque resta collegato a quello morale, per lo meno come base da cui partire per la liquidazione del danno morale. Infatti, anche se non si può parlare di regola ma solo di prassi, gli ermellini delle corti chiamate a emanare sentenze di accettazione della richiesta di risarcimento, utilizzano il parametro del 30% in più del danno biologico per risarcire quello morale.