Non c’è scusa che tenga. Le contravvenzioni risultano legittime pure qualora le Forze dell’Ordine locali impieghino autovelox presi in noleggio da aziende private, le quali, per tale servizio, riscuotono una percentuale sui proventi delle sanzioni amministrative a carico del conducente colto in flagrante. A sancirlo un pronunciamento della seconda sezione civile della Corte di Cassazione circa il ricorso avanzato da un conducente di Arborea, località nei pressi di Oristano. La troppa velocità era stata rilevata nell’ormai lontano giugno del 2008 mediante un dispositivo Traffiphot.
Autovelox, la Corte di Cassazione respinge l’appello di una conducente: vale anche se preso in noleggio da società private
Quindi, nel 2013, il giudice di pace di Terralba (piccolo comune sardo, in provincia di Oristano) aveva accolto l’istanza presentata dalla guidatrice. Ma l’Amministrazione Comunale non si era arresa, prestando ricorso al tribunale di Oristano che, in contraddizione alla precedente sentenza, aveva dichiarato il verbale legittimo. L’apparecchio adoperato risultava gestito da una società impegnata in un rapporto di convenzione con la pubblica amministrazione, tuttavia nella disponibilità degli agenti della polizia territoriale.
La disputa è, infine, giunta alla Cassazione, per mettere, definitivamente, parola fine all’accaduto, contestando alla squadra legale della conducente la legittima dell’accertamento, eseguito da una società esterna la quale, per l’attività, incassava il 29,1 per cento di ciascuna somma versata a seguito delle infrazioni ravvisate.
Chiamata a pronunciarsi, la Corte di Cassazione ha fornito delle linee guida importanti, che potrebbe fare da linee guida in vista di futuri pronunciamenti. La remuneratività del servizio non lo ritiene un fattore rilevante, avente una qualche influenza sulla prese di posizione. Poiché la polizia municipale ha il compito di accertare le violazioni commesse dagli utenti della strada, non sussiste nessun genere d’invalidità del verbale associato al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno il 50 per cento, a certi scopi pubblici.
Inoltre, i giudici intervenuti hanno evidenziato come i dati raccolti confluiscano comunque in un server, al fine di essere approvati dal personale della polizia locale. Al contrario, si sarebbe rivelata illegittima l’esclusiva totale delega delle funzioni di accertamento delle infrazioni a società privata, senza l’espletamento del compito di verifica da parte di pubblici ufficiali.