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Decreto fiscale: i punti principali nel settore auto

I temi toccati dal testo legislativo in discussione

Decreto fiscale

30 euro per allarmi seggiolini antiabbandono; fino a 20mila euro per rinnovo veicoli merci; stop a esenzione Iva autoscuole. La bozza del decreto fiscale prevede importanti cambiamenti anche nel settore automobilistico: approfondiamoli.

Decreto fiscale: 30 euro per allarmi seggiolini antiabbandono

Iniziamo dalle nuove proposte in discussione per quanto riguarda la sicurezza dei bambini su strada. Secondo le informazioni trapelate sono previste anche agevolazioni di 30 euro per l’acquisto di dispositivi d’allarme “antiabbandono”; diventati obbligatori per i seggiolini destinati ai bambini da 0 a 3 anni. Lo si legge nell’ultima bozza redatta del decreto fiscale redatta. L’incentivo è previsto “per ciascun dispositivo acquistato fino ad esaurimento delle risorse disponibili” pari a 16,1 milioni di euro.

Arrivano, dunque, i fondi per favorire l’acquisto delle apparecchiature antiabbandono, che sarà obbligatorio usare a novembre; 15 giorni dopo la prossima pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, disciplinante le caratteristiche tecniche. Le modalità di sgravio verranno rese note nei prossimi giorni. Così come si chiarirà se l’obbligo scatterà entro la fine di quest’anno o l’inizio del prossimo. I trasgressori saranno puniti con una multa minima di 81 a una massima di 326 euro. Tuttavia, in caso di recidiva nel biennio, scatta la sospensione della licenza di guida da 15 a 60 giorni.

Codacons protesta

La misura, come si apprende dall’Ansa, sarà comunque valida non solo per il 2020, ma già per il 2019. E fino ad esaurimento, quindi è consigliabile che le persone interessate si facciano trovare pronte: ne usufruiranno circa 536mila persone; mentre in Italia i bambini che non hanno ancora compiuto i quattro anni sono circa quattro volte tanto. Lo sforzo non sarebbe sufficiente a detta del Codacons, l’associazione che tutela i diritti dei consumatori, per il quale i seggiolini non devono essere scontati bensì gratuiti.

“Destinare 15 milioni di euro nel 2019 e appena 1 milione nel 2020 equivale e beneficiare appena 536mila famiglie che, nel biennio, potranno godere dell’agevolazione da 30 euro finalizzato all’acquisto di sistemi di sicurezza in favore dei bambini – spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi –. Tutte le altre famiglie saranno escluse e dovranno pagare di tasca propria e integralmente il seggiolino obbligatorio che, ribadiamo, è una misura indispensabile per salvare la vita dei bambini, ma deve essere del tutto gratuito per i genitori”.

“Quanto previsto dal Dl Fisco, oltre a rappresentare una elemosina, creerà disparità di trattamento tra famiglie e potrebbe dare vita a speculazioni da parte di produttori e distributori che, a fronte dell’obbligatorietà del seggiolino, possono praticare il prezzo che vogliono, con un totale squilibrio a danno dei consumatori”, conclude Rienzi. Paga l’Agenzia per la sicurezza stradale e ferroviaria. Nota a margine: 14,1 dei 16,1 milioni messi a disposizione provengono dalla decisione di diminuire la spesa, fissata nel 2019, per assumere personale nella neonata Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali.

Fino a 20mila euro per rinnovo veicoli merci

Per rinnovare il parco veicoli sono stati stanziati 15,7 milioni di euro per il 2019. Lo stanziamento è riservato alle società operanti in Italia iscritte al R.E.N. il cui contributo va da un minimo di 2mila a un massimo di 20mila euro per ciascun acquisto, anche in locazione finanziaria, in seguito alla rottamazione fino ai mezzi Euro 4 di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate.

Al “fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, per l’anno 2019, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 15,7 milioni di euro, da destinare, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.e.n.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi”.

Il verdetto spiegato

La bozza del decreto fiscale aggiunge che “l’entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro duemila ed un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione. I contributi sono destinati a finanziare”, si legge ancora nella bozza del provvedimento, “gli investimenti avviati a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (Cng), gas naturale liquefatto (Gnl), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI”.

Stop a esenzione Iva autoscuole da gennaio

Infine, terzo punto cruciale, l’esenzione Iva per le autoscuole. La legge compare nel testo legislativo e concretizza la sentenza della Corte di Giustizia Ue che ha definito illegittima l’esenzione. La nuova disciplina entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, ha effetto retroattivo e lo Stato stima di incassare 66 milioni l’anno. Le scuole guida dovranno certificare i corrispettivi delle lezioni per la patente in formato telematico entro il 30 giugno, fino ad allora avranno modo di rilasciare una ricevuta fiscale.

Come segnala Radiocor, con la manovra del 2020 il nostro Paese adegua il proprio “ordinamento interno a quello europeo e disciplina le modalità di certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni didattiche rese dalle autoscuole per il conseguimento della patente”. Ma che significa? In concreto, dal prossimo anno sarà abrogata l’esenzione Iva. Contestualmente, agli istituti toccherà predisporsi per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di tutti i dati. Fino al 30 giugno, lo ribadiamo, potranno ancora rilasciare ricevute e scontrini; stando alle stime, il governo giallorosso pensa di incassare un gestito maggiore di Iva di circa 66 milioni l’anno.

Inoltre, sempre sull’Iva l’Agenzia delle Entrate elaborerà la precompilata a partire dai dati del 2021, infine i titolari di P. Iva dovranno obbligatoriamente aprire un conto corrente esclusivamente dedicato a ricevere i pagamenti della loro attività e i prelievi al bancomat per il pagamento delle spese. La novità è che le lezioni delle scuole guida non sottostaranno più al regime di esenzione Iva, il che comporterebbe un rincaro del 22 per cento in confronto a prima, data l’aggiunta dell’importo da versare alle casse erariali. La motivazione dietro al provvedimento consiste nel fatto che non possono essere considerate di afferenza scolastica, pertanto la manovra salta.

Vale anche dal 2014

Sulla base delle direttive site nella sentenza emanata dalla Corte di Giustizia comunitaria del 14 marzo 2019, la risoluzione n. 79/E/2019 ha stabilito l’illegittimità dell’esenzione Iva sulle lezioni di guida per il conseguimento della patente. Alle autoscuole spetterà insomma versare l’Iva non applicata sulle lezioni elargite dal 2014 a oggi. Con un aggravio economico rilevante sia per i proprietari della scuola che, conseguentemente, per conseguire il rilascio della patente. Sul Sole24Ore vengono comunicati i primi inoltri dell’Agenzia delle Entrate al contraddittorio alle autoscuole, su cui incombe il rischio di vedersi richiedere l’Imposta sul valore aggiunto.

Ed è il 2014 l’annualità più delicata, considerando l’ormai vicinissimo termine di prescrizione quinquennale, nonostante le richieste di recupero facciano riferimento pure alle annualità successive, fino al 2017. Appare utile, alla luce delle recenti novità, riepilogare la vicenda scaturita dal pronunciamento della Corte di Giustizia UE in data 14 marzo 2019 relativa alla giusta interpretazione di “insegnamento” a fini tributari.

Corte di Giustizia UE: la risoluzione n. 79/E/2019

Le lezioni di guida è un insegnamento specialistico che non corrisponde alle conoscenze teoriche e pratiche caratterizzanti l’ambito scolastico ed universitario. È stata questa la decisione con la quale la Corte di Giustizia UE ha, di fatto, messo fine al beneficio dell’esenzione Iva per le autoscuole. All’opinione dell’autorità non sono immediatamente seguiti riscontri da parte di Agenzia delle Entrate o MEF, e tante autoscuole hanno continuato ad adeguarsi alla normativa vigente.

“Include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che (…) mediante tale nozione il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale.

Di conseguenza, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai fini del regime Iva, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.

La conclusione

Partendo da questa definizione, si arriva a una precisa conclusione:

“l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (…), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”. Occorrerà l’emissione di una nota di variazione, immettere in dichiarazione integrativa la tassa richiesta e versare l’Iva in riferimento alle lezioni di guida effettuate. Un vero e proprio salasso per le autoscuole, con effetti stimati in 110 mila euro dovuti per ciascuna di queste.

Preso atto delle argomentazioni avanzate dalla comunità europea, l’Agenzia delle Entrate spiega che sulle lezioni della scuola guida è necessario versare l’Iva. E chiarisce:

“Con riferimento alla fattispecie in esame devono dunque ritenersi superati i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005 sulle quali il Contribuente ha fatto legittimo affidamento”. La risoluzione ha effetto retroattivo. Il testo mette nero su bianco l’obbligo di mettersi in regola per le operazioni svolte e conteggiate in annualità ancora da accertare ai fini Iva.

Decreto fiscale: le istruzioni alle autoscuole per mettersi in regola

Il nuovo corso, insomma, incide anche sulle lezioni di guida già fatturate e l’Agenzia delle Entrate indica al contribuente le istruzioni da seguire:

  • è obbligatorio emettere una nota di variazione, in accordo con quanto sancito dall’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • nella dichiarazione integrativa, per ogni anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, va inserita la maggiore imposta;
  • versare la maggiore Iva risultante da ciascuna nota integrativa, così da recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito.

Chi ha scelto di fatturare le lezioni impartite senza Iva è incaricato, insomma, ad apportare accorgimenti, ma non pagherà alcuna sanzione. Infine, il documento diramato dall’Agenzia delle Entrate si conclude con un’ammissione di colpa:

Tenuto conto che l’Istante si è conformato a indicazioni contenuti in atti dell’amministrazione finanziariae che il suo comportamento risulta “posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, con riferimento alle prestazioni poste in essere antecedentemente alla presente risposta.

Confarca e Unasca avanzano critiche al decreto fiscale

Sono chiaramente iniziate le polemiche e le proteste. Le autoscuole di Confarca sono sul piede di guerra e hanno anche organizzato un grande sciopero, di cui abbiamo parlato. La novità oggi è che la Commissione Europea è a conoscenza del problema Iva patenti in Italia, ha una sua proposta di riforma delle norme in materia di Iva che non include le lezioni di scuola guida tra i beni soggetti ad aliquota Iva, riconosce la piena libertà per gli Stati membri di organizzare la formazione alla guida’”, questa la risposta che mercoledì scorso il Commissario uscente agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha dato a un’interpellanza dall’europarlamentare Mara Bizzotto. Sembra certo quindi che dia ragione agli istituti.

Emilio Patella, segretario nazionale Autoscuole Unasca, ha affermato: Questi elementi aprono la strada a una profonda revisione della Risoluzione 79/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre scorso, con la quale si è introdotta l’aliquota l’Iva al 22% sulle prestazioni didattiche delle autoscuole.

Questo perché le parole di Moscovici confermano quanto espresso e rappresentato dalle associazioni di categoria ai ministri Roberto Gualtieri e Paola De Micheli, e a tutte le forze politiche, nelle scorse settimane. L’organizzazione della formazione e l’assoggettabilità all’Iva dipendono da decisioni nazionali, e il legislatore italiano ha da molti anni attribuito alle autoscuole un ruolo professionale specifico nel percorso formativo alla guida, nella diffusione dell’educazione stradale e della sicurezza stradale”.

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