Monopattino elettrico boom: la questione riguarda anche gli automobilisti. Vediamo perché. A giugno 2019, è partita la sperimentazione nelle città italiane della cosiddetta micromobilità elettrica. Parliamo del monopattino elettrico. Ma anche di hoverboard, segway e monowheel. L’allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, all’epoca ha infatti firmato il decreto ministeriale specifico. Che è la conseguenza della legge bilancio 2019. Ora le città fanno partire i test.
1) Cos’è il test sulla mobilità elettrica
La sperimentazione ha preso avvio nei Comuni che hanno accettato. Gli Enti locali sono liberi di farlo. Il test permette la circolazione in città di questi mezzi non previsti dal Codice della strada . Si stabilisce che monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel possano circolare in ambito urbano. Serve una delibera comunale.
2) Dispositivi della micromobilità elettrica: dove circolano
Se il Comune dice sì, monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel viaggiano in aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata. Ma pure in zone a 30 Km/h e strade con limite di velocità di 30 km/h. La sperimentazione potrà durare minimo un anno e massimo due anni.
3) Limiti di velocità dei monopattini elettrici
Sono strumenti per spostarsi, con velocità da non sottovalutare: questo gli automobilisti devono saperlo. Essendo elettrici, la spinta è immediata. Chi non è pratico, se esagera rischia di cadere. Il decreto stabilisce che i monowheel e gli hoverboard sono ammessi solo nelle aree pedonali e a velocità inferiori a 6 km/h. Nelle aree pedonali potranno circolare anche i segway e i monopattini ma sempre entro i 6 km/h. Occhio: segway e monopattini saranno ammessi anche su percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e zone 30 e strade con limite di velocità di 30 km/h, a velocità non superiore a 20 km/h. Serve un regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità previsti.
4) Mobilità elettrica: i segnali
I Comuni che intendano avviare la sperimentazione devono prevedere una campagna di informazione della sperimentazione in atto nel proprio territorio. Dove? In corrispondenza di infrastrutture di trasporto, ricadenti nel proprio centro abitato, destinate allo scambio modale. Ossia porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni. Inoltre, all’ingresso in città, il Comune deve piazzare un cartello specifico: indica le zone in cui possono circolare i mezzi oggetto della sperimentazione.
5) Monopattini elettrici: dove parcheggiano
I Comuni che istituiscono servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione devono provvedere a definire aree per la sosta. Vanno create nei punti di scambio più elevato. Obiettivo: garantire una fruizione più funzionale dei dispositivi. Ed evitare l’intralcio di marciapiedi e aree pedonali. Serve sicurezza per i pedoni, utenti deboli. Troppi individui in monopattino sfrecciano veloci sui marciapiedi: diventano pirati della strada, scappando dopo aver urtato un pedone.
6) Assicurazione monopattino: che fare
Gli stessi Comuni prevedono, nella istituzione o nell’affidamento del servizio di noleggio, l’obbligo di coperture assicurative. L’auto ha la Rca obbligatoria, il monopattino no. Al massimo c’è la Responsabilità civile, da pagare con una polizza a parte specifica. Il problema verrà fuori al primo incidente causato dal monopattino. Non ci riferiamo ai sinistri mortali (come quello di Parigi e Torino) dove chi era sul monopattino è stato vittima: pensiamo invece ai sinistri dove l’utente della mobilità elettrica causa l’impatto. E deve pagare i danni.
7) Monopattino come soluzione anti-smog
Va detto che il legislatore punta sul monopattino come mossa anti-smog. Il decreto dice che, presso diverse zone e agglomerati del territorio nazionale, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria. Colpa del materiale particolato PM10 e del il biossido di azoto. Occorre fronteggiare i superamenti dei valori limite di concentrazione atmosferica del materiale particolato PM10 registrati a partire dal 2005 sul territorio nazionale.
8) Mezzi della mobilità elettrica: con le luci
Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, tutti i dispositivi sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, non possono essere utilizzati. Ma solamente condotti o trasportati a mano.
9) Chi guida i veicoli della micro mobilità elettrica
Nell’ambito della sperimentazione della circolazione su strada, i dispositivi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età. O, se minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM.
10) Massima prudenza per chi guida il monopattino elettrico
È in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose e ogni forma di traino. Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche e acrobazie.
11) Sicurezza stradale e colpe, servono controlli
Il rischio è che i monopattini elettrici e i suoi fratelli girino ovunque. Sarebbero un gravissimo pericolo per la sicurezza stradale. Un po’ come oggi accade con le bici sui marciapiedi: chi ha mai visto un Vigile che stanga un ciclista pirata della strada? Servono controlli rigidi e pene immediate. A tutela degli utilizzatori stessi di questi mezzi: se incoscienti, potrebbero mettersi in pericolo. Vanno aiutati.
12) Assicurazione del monopattino elettrico
Se un genitore compra il monopattino elettrico al figlio, o se lo usa, deve sapere che in caso di incidente causato sono guai. Chi danneggia paga. Senza assicurazione, sborsa tutto l’indennizzo. Allora va ponderata la Rc, Responsabilità civile. Quando scatta? Per esempio, se il monopattino del ragazzo investe una vecchietta e la causa lesioni fisiche per 30.000 euro.
13) Polizza multi rischio per i dispositivi della mobilità elettrica
Come ricorda l’Ania (Associazione assicurazioni), le polizze multi-rischi offrono la possibilità di sottoscrivere una o più delle seguenti garanzie di base: incendio, furto e responsabilità civile verso terzi, cristalli, infortuni. Per alcune di queste garanzie è possibile che siano previste delle clausole facoltative o complementari che, debitamente sottoscritte, estendono la copertura assicurativa della garanzia di base.
14) Responsabilità civile e monopattino elettrico: cosa sapere
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Ecco perché copre i danni da monopattino elettrico. La garanzia Rc opera per tenere indenne l’assicurato e tutti i familiari con lui conviventi, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto costoro siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale. Per esempio, un monopattino elettrico che investe una persona.
15) Tutti i beni dell’assicurato sono coperti con la Rc
La Rc non punta uno specifico evento dannoso, bensì la totalità dei beni dell’assicurato. Il rischio, infatti, è quello di vedere il proprio patrimonio (bene immateriale) alterato negativamente, a causa dell’obbligo di risarcire un danno del quale ci si trovi a essere responsabili. Con la polizza Rc la compagnia di assicurazione si assume il rischio economico connesso con la responsabilità civile dell’assicurato, entro determinati limiti (limiti di legge e limiti contrattuali). Sono inclusi i veicoli. Non ci si riferisce alla Rc auto obbligatoria, ma a fatti comunque connessi con l’uso di veicoli a motore, come ad esempio l’utilizzo in qualità di trasportato di autoveicoli, con esclusione dei danni al veicolo stesso. Se il monopattino elettrico danneggia l’auto, il proprietario della vettura è coperto, grazie alla Rca del titolare del dispositivo per la mobilità elettrica. Viceversa, se l’auto causa danni al monopattino, la Rca obbligatoria della macchina copre tutto.