Guida e alcol: un’accoppiata tremenda che fa malissimo alla sicurezza stradale. Prima danneggia i riflessi del guidatore, poi è causa almeno il 30% degli incidenti gravi. Anche se si tratta di stime al ribasso in quanto in quanto in Italia l’Istat non è in grado di elaborare statistiche precise: mancano i verbali delle Forze dell’ordine in merito. Ma su guida e alcol: e sulla confisca dell’auto in leasing, ci sono 6 cose da sapere. Specificate in parte dalla Cassazione, con sentenza 38579/2019.
1) Guida e alcol: cosa dice il Codice della strada
Anzitutto, Il limite è di mezzo grammo di alcol ogni litro di sangue. Fanno eccezione i neopatentati (ossia che ha la patente da meno di 3 anni) per i quali c’è la tolleranza zero: non possono bere neppure un goccio di alcol prima di porsi al volante. Chi guida in stato di ebbrezza è punito con una multa di € 544 qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 non superiore a 0,8 grammi per litro. In più, sospensione della patente da 3 a 6 mesi. C’è una seconda fascia: ammenda di € 800 e arresto fino a sei mesi se il tasso è fra 0,8 e 1,5, più la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Infine, ammenda di € 1500, arresto da sei mesi a un anno se il tasso è oltre 1,5 grammi per litro. Attenzione: all’accertamento del reato consegue la sospensione della patente da 1 a 2 anni.
2) Confisca dell’auto
Oltre 1,5 grammi, ecco il punto chiave: c’è la confisca dell’auto. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. E cosa accade se l’auto in leasing? Sappiamo che il leasing prevede questo: si paga un anticipo e un canone mensile e non si diventa per diversi anni proprietari dell’auto. Al massimo, alla fine del contratto di leasing, se si paga il riscatto, allora si diventa titolari del mezzo (articolo 186 del Codice della strada).
3) Alcol e leasing: la risposta della Cassazione
Quello che dice la Cassazione è molto semplice: con l’auto in leasing, e guidatore ubriaco fradicio, niente confisca dell’auto. Ma raddoppio della sospensione della patente. Infatti, la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà. O come intestazione nei pubblici registri. Ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.
4) Ebbrezza con un incidente
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la patente di guida è sempre revocata.
5) Alcol e accertamenti
Quando gli accertamenti qualitativi hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente oppure quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica da alcol, c’è una norma specifica: gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. Possono pure accompagnarlo presso il più vicino ufficio o comando. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base. O di quelle accreditate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza.
6) Alcol e patente sospesa
Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, entro 60 giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il Prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.